Incremento dei costi per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi

Di 7 Ottobre, 2015 0 0
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Forno 150 Con l’introduzione del D.M. 24 giugno 2015 in vigore dall’11 settembre sono diventati obbligatori i controlli sui “rifiuti pericolosi stabili e non reattivi depositati in discarica per non pericolosi”. Questo decreto, come gli altri 2 che lo hanno preceduto, (D.M. 3 agosto 2005 e D.M. 27 settembre 2010), nasce dal recepimento della direttiva europea 1999/31/Ce e della successiva decisione 2003/33/Ce che ha portato ad una procedura di infrazione per l’Italia che si è conclusa dopo quattro anni.

Il nuovo Dm prevede sostanzialmente quattro modifiche:

  • obbligo di certificazione per i rifiuti con codice Cer 101208 ossia scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) devono essere sottoposti a caratterizzazione (l’insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione) prima di accedere in discarica [discariche per rifiuti inerti];
  • estensione obbligo rispetto valori massimi di carbonio organico totale a resine, polimeri e altri rifiuti chimicamente inerti [discariche per rifiuti inerti];
  • sia garantita l’adeguata stabilità fisica e capacità di carico dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi prima di consentire la loro ammissione [discariche per rifiuti non pericolosi];
  • controlli più stringenti sui rifiuti contenenti TOC (Carbonio organico totale) a partire dalla data di scadenza della validità delle prescrizioni già seguite [discariche per rifiuti non pericolosi];
  • per i rifiuti granulari sia valutata la capacità di neutralizzazione degli acidi con test di cessione standardizzati per valutare quanto possano essere aggressivi dal punto di vista chimico [discariche per rifiuti pericolosi].

Per scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione si intende quel materiale di scarto della fase di produzione (prodotti scartati prima della consumazione) e non gli scarti da costruzione e/o demolizione (prodotti scartati dopo consumazione).

Sono in effetti due distinte categorie, quella degli scarti da demolizione sono rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ed i traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto, identificate come CER 170101-170102-170103 etc.

I rifiuti provenienti dalla fase di produzione sono invece identificati con sfridi di laterizio ed argilla espansa e catalogati come CER 101208 quali scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiale da costruzione sottoposti a trattamento termico.

La verifica e la identificazione dei rifiuti coinvolge diversi soggetti, non solo i gestori delle discariche. Infatti il decreto prevede che sia necessario individuarne a monte le esatte caratteristiche attraverso le attività di campionamento, analisi e caratterizzazione.

Ricordiamo che le discariche sono classificate in tre diverse categorie:

  • discariche per rifiuti inerti;
  • discariche per rifiuti non pericolosi;
  • discariche per rifiuti pericolosi.

Nelle discariche per rifiuti inerti vengono rilasciati gli scarti da costruzione e/o demolizione opportunamente selezionati, tra le quali 170101 cemento, 170102 mattoni, 170103 mattonelle e ceramiche, 170107 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 170504 terra e rocce escluso i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati e altri materiali.

Nelle discariche per rifiuti non pericolosi vengono rilasciati i rifiuti urbani e rifiuti non pericolosi assimilati (e non assimilabili) per qualità e quantità ai rifiuti urbani.

Per tutte le altre tipologie di rifiuti, conferiti presso le discariche per rifiuti non pericolosi, è obbligatoria la caratterizzazione.

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