Il rimborso per le spese legali nelle amministrazioni locali

Di 10 Ottobre, 2015 0 0
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Spese legali 150

Il tema del beneficio del rimborso delle spese legali in favore di dipendenti pubblici sottoposti a giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa in relazione a fatti o atti connessi al servizi è stato al centro di alcune recenti pronunce della giurisprudenza, ordinaria ed amministrativa.

Un’ultima sentenza del Consiglio di Stato, in linea con le precedenti, ha dichiarato non ammissibile il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente accusato di truffa per attività relative al rapporto di lavoro e non allo svolgimento delle funzioni pubbliche, nonostante sia stato prosciolto dall’accusa di truffa.

I giudici hanno affermato che il diritto al rimborso scatta solo se l’imputazione riguarda un’attività svolta in diretta connessione con i fini dell’ente e rientra quindi nell’espletamento della propria attività d’ufficio, come il caso preso passato in giudicato che riguardava dai lavori eseguiti che esulano dalle proprie attività lavorative.

Dal punto di vista normativo il rimborso delle spese in favore di chi abbia operato per conto dell’amministrazione si verifica a determinate condizioni: assenza di dolo e colpa grave del soggetto, connessione tra il procedimento giurisdizionale e l’espletamento del servizio, assenza di conflitti d’interesse con l’ente di appartenenza, sentenza di assoluzione pienamente favorevole al dipendente.

La disciplina che regola tale facoltà, per quanto riguarda le amministrazioni statali, è enunciata nell’articolo 18 del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito in legge 23.5.1997, n. 135, che dispone il rimborso delle spese legali per i giudizi promossi nei confronti di dipendenti e definiti con provvedimento che affermi la insussistenza di responsabilità a carico di questi. Il rimborso delle spese legali già trovava espresso riconoscimento nella formulazione della norma di cui all’articolo 67 del D.P.R. n. 268/1987, di poi trasposta nella fonte negoziale di comparto, art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000 per il personale non dirigente – Regioni ed Autonomie Locali : “L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”.

Il rimborso delle spese legali a carico del Comune però non spetta a sindaco, assessori e consiglieri. Infatti, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. I Civile nella sentenza n. 5264 del 17 marzo 2015, il diritto al rimborso delle spese legali relative ai giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali o di enti locali per fatti connessi all’espletamento del servizio o comunque all’assolvimento di obblighi istituzionali, conclusi con l’accertamento dell’esclusione della loro responsabilità, non compete all’assessore comunale, né al consigliere comunale o al sindaco, non essendo configurabile tra costoro (i quali operano nell’amministrazione pubblica ad altro titolo) e l’ente un rapporto di lavoro dipendente, non potendo estendersi nei loro confronti la tutela prevista per i dipendenti, né trovare applicazione la disciplina privatistica in tema di mandato (v. Cass. n. 25690/2011, n. 20193/2014).

I giudici continuano affermando che il Sindaco o altro amministratore locale è un funzionario onorario, il cui rapporto con la PA è connesso all’attribuzione di funzioni pubbliche, e si distingue sia dai rapporti di pubblico impiego, sia dai rapporti di parasubordinazione o di collaborazione continuativa e coordinata, atteso che il funzionario onorario non è esterno all’Ente pubblico, ma si identifica funzionalmente con l’Ente medesimo e agisce per esso e il compenso allo stesso dovuto non ha carattere retributivo ma indennitario. Il diritto al rimborso delle spese legali, quindi, spetta solo a coloro che sono legati con l’ente pubblico da un rapporto di lavoro dipendente.

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