Strada senza manutenzione. Per i danni ne risponde il dirigente.

Di 22 Ottobre, 2015 0 0
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Tombino 150

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 36242 dell’08-09-2015) attribuisce la piena responsabilità al dirigente perché ne era penalmente responsabile delle gravi conseguenze in merito al controllo delle condizioni di sicurezza della strada che aveva provocato un grave danno ad un cittadino dovuto all’affondamento di un tombino stradale.

Il dirigente era stato giudicato colpevole sia in primo grado che in appello e accusato di aver cagionato lesioni personali lievi per la sua condotta colposa dovuta alla mancata manutenzione del tombino di raccolta delle acque piovane posizionato su marciapiede nel quale a seguito della rottura del coperchio aveva provocato la caduta di un cittadino che era affondato con il piede.

Il dirigente ricorreva in Cassazione adducendo che bisognava tener presente il comportamento disattento della persona offesa e che la difesa degli interessi degli utenti della strada non poteva escludere le eventuali responsabilità della vittima. Inoltre il dirigente sottolineava come le dichiarazioni della persona offesa dovevano essere verificate visto che non potevano essere rilevate ne nel verbale dei vigili ne dalle lesioni riportate dal cittadino.

La cassazione rigetta il ricorso del dirigente adducendo che non vi erano elementi che mettano in discussione l’attendibilità del cittadino e che le sue dichiarazioni erano coincidenti con quelle della polizia urbana (in particolare lo stato del tombino). Inoltre rigettava la tesi del dirigente secondo cui al fine dell’addebito per colpa deve esserci l’esistenza di un’insidia o trabocchetto che per la loro natura di invisibilità e imprevedibilità siano inevitabili anche con una normale manutenzione. La Cassazione respinge questa ricostruzione dichiarando che il dislivello creatosi nel tombino era tale da essere per percepito con l’ordinaria manutenzione. Infine dichiara che il comportamento del cittadino, che per il dirigente era negligente ma che la corte non lo ritiene fondato, non toglie la responsabilità in carico al dirigente e che al massimo può concorrere con questa.

La cassazione rileva infine che anche nel caso sia impossibile nel breve tempo procedere al ripristino in sicurezza del tombino per carenze di risorse economiche, non escludeva il fatto che avrebbe almeno dovuto segnalare il pericolo con l’apposizione di segnali tali da far emergere la fonte del pericolo.

Questo ci fa venire in mente le varie segnalazioni fatte da un cittadino che ravvisava la stessa insidia in un tombino lungo il viale S.Francesco a cui il comune ha provveduto ad apporre una segnaletica ma solo dopo diversi giorni. Alla luce di questa sentenza, in futuro, probabilmente l’intervento dell’amministrazione sarà più rapido.

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