La confusione sull’avanzo di amministrazione

Di 29 Ottobre, 2015 0 0
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Surplus 150 L’avanzo è il saldo contabile rappresentativo della capacità di estinguere i propri debiti (residui passivi) con le proprie disponibilità liquide (fondo cassa), unitamente alle somme che l’ente ha il diritto di incassare dai propri crediti (residui attivi). Se tale saldo è positivo, si parla appunto di avanzo. Esso rappresenta il risparmio accumulato negli anni grazie all’eccedenza delle risorse disponibili (crediti e fondo di cassa) rispetto ai debiti. In teoria, tale surplus può essere destinato finanziare nuove spese, ma tale possibilità era bloccata dal patto di stabilità.

Ora con l’introduzione del pareggio? Accantonato il Patto, gli enti territoriali dovranno conseguire un saldo non negativo (pari o maggiore di 0) fra entrate finali e spese finali in termini di competenza, ossia tra in entrata si considereranno gli accertamenti dei primi cinque titoli, in spesa gli impegni dei primi tre. In pratica, l’aggregato include sia le entrate e spese correnti che le entrate e spese in conto capitale, cui si aggiungono le partite finanziarie nuove spese, agendo cioè sulla competenza. Al netto delle quote vincolate e accantonate, l’avanzo deve essere prioritariamente utilizzato per coprire debiti fuori bilancio o ripristinare gli equilibri finanziari. In mancanza di tali
esigenze, può finanziare spese di investimento, spese correnti non permanenti e l’estinzione anticipata di prestiti.

Nonostante una recente delibera della Corte dei conti (281/2015 ) ha affermato che è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione per finanziare le spese di investimento. La corte ha specificato che gli avanzi non vincolati, a meno che l’ente locale non abbia disposto anticipi di tesoreria o l’uso di entrate vincolate alla riscossione per finanziare le spese correnti, possono essere usati:

  • per la copertura dei debiti fuori bilancio;
  • per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’articolo 193 (pareggio, ndr) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
  • per il finanziamento di spese di investimento;
  • per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
  • per l’estinzione anticipata dei prestiti, con la facoltà di usare la quota “svincolata” per il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo.

Il problema è che comunque si aggiungono nuove spese che agiscono sulla competenza e in tal caso non ci sarà un accertamento per controbilanciare l’impegno, per cui il movimento avrà un impatto negativo sul pareggio. Lo conferma, a contrario, lo stesso ddl, che al fine di consentire l’utilizzo di una parte degli avanzi di amministrazione (o il ricorso al debito) per il finanziamento delle spese per l’edilizia scolastica, prevede espressamente l’esclusione di queste ultime dal saldo finale.

Tale misura può contare su una dotazione di appena 500 milioni di euro per il solo 2016: altro che sblocco generalizzato degli avanzi! L’unica, parziale apertura riguarda l’utilizzo della cassa per il pagamento di residui passivi (ossia di impegni già assunti e imputati su esercizi precedenti): essendo il saldo di pura competenza, l’operazione non avrà l’impatto negativo che invece si presenta con il Patto.

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