Tassa rifiuti. Aliquote collegate alla potenzialità di produrre i rifiuti

Di 23 Settembre, 2015 0 0
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Rifiuti Hotel 150 Recenti sentenze hanno modificato i parametri della Tari per alcune tipologie di unità.

La prima viene dalla Corte di Cassazione che con la sentenza n. 16972/2015 ha trattato l’aliquota da attribuire ai Bed and Breakfast che, anche se riferita alla vecchia Tarsu è valida anche per la Tari.

I bed and breakfast sono strutture ricettive gestite da privati che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando una parte dell’immobile, collegate e condivise con il resto della struttura (così come stabilito dall’articolo 12, comma 3 del D.Lgs 79 del 2011). Non sono equiparate alle strutture ricettive che svolgono l’attività professionalmente, né ad abitazioni.

Fino ad oggi ci sono state diverse sentenze anche in contrasto tra loro. In questa situazione ogni Comune ha deciso in autonomia l’aliquota da applicare a questa attività ricettiva. Alcuni hanno assimilato questi locali alle abitazioni principali, altri agli alberghi senza ristorante (come il nostro), altri hanno creato un’autonoma categoria equiparandoli alle abitazioni principali attribuendo un numero di occupanti pari al numero massimo dei posti letto autorizzati (comunque una tariffa minore rispetto a quella applicata agli alberghi).

È proprio questa ultima impostazione ad essere accolta dal Giudice in quanto l’attività di B&B non modifica la destinazione d’uso dell’immobile e non li equipara né ad albergo, non svolgendo un’attività professionale, né ad abitazione, in quanto producono maggior rifiuti.

Conclude quindi affermando che per questa particolare categoria è necessario istituire una tariffa intermedia (tra albergo senza ristorante e abitazione) che “tenga conto della promiscuità dell’uso tra abitazione e attività recettiva” escludendo dalla superficie tassabile tutto ciò che non è tassabile per le utenze domestiche come le aree scoperte pertinenziali.

Rifiuti Industriali 150Altra correzione alle impostazioni Tari viene dal Dipartimento delle Finanze che con la risoluzione n.2 del 9 dicembre, occupandosi di un opificio (una fabbrica o uno stabilimento industriale all’interno del quale avviene la trasformazione di una materia prima in un prodotto finito), ha stabilito che non è possibile applicare la Tari alla superficie destinata all’attività produttiva escludendo dalla tariffa solo la parte occupata dai macchinari. Nella stessa direttiva afferma che la Tari non è applicabile ai magazzini intermedi di produzione e a quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti in quanto producono rifiuti speciali.

Già il comma 649 della Legge di stabilità 2014 prevedeva l’esclusione della Tari sugli immobili che producono prevalentemente e continuamente rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, sottraendo dall’imposta l’area da essi occupata. I comuni in questa condizione non possono limitare questa norma ma possono, una volta individuate le aree esclusivamente collegate all’esercizio delle attività produttive sopra descritte, provvedere a sottrarre tali superfici al computo della tariffa.

Questa direttiva va comunque contro la prassi consolidata dei Comuni e confermata dalla stessa Anci che ritiene tassabili i magazzini di prodotti finiti e semilavorati, perché in questo stato non producono rifiuti speciali non assimilabili. Stessa divergenza di opinioni si ha sulla superficie dei macchinari che per il Ministero delle Finanze va totalmente detassata mentre per l’Anci è detassata solo se occupa una superficie minoritaria dello stabile. Le altre sentenze della Cassazione hanno confermato l’esenzione delle sole aree di lavorazione, ritenendo tassabile tutti gli altri locali funzionalmente annessi all’opificio.

Una situazione confusa dove, in attesa che venga finalmente adottato il decreto ministeriale previsto dall’articolo 195 del Dlgs 152/06, i Comuni continuano tuttora ad applicare la disciplina contenuta della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, che permette di assimilare parte dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Botte 150Infine una recente sentenza, la 296/02/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, ha visto un imprenditore lamentarsi che la propria attività (vendita di vino sfuso) non comportasse una produzione di rifiuti e quindi ricorreva alla decisione del Comune che aveva previsto per questo tipo di attività la tariffa più alta, assimilandola ad una pescheria, pizzeria o ortofrutta.

Il Tribunale ha pienamente condiviso la tesi del ricorrente (che si era presentato senza l’ausilio di un legale), affermando che questo tipo di attività non comporta una produzione di rifiuti è quindi era illegittima la pretesa del Comune di equipararla alle attività a più elevata produzione di rifiuti, invalidando un regolamento che non considera la reale potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto all’attività svolta.

Nota a margine. L’ultima versione approvata sulla riforma del contenzioso tributario prevede che se la contestazione è inferiore ai 20.000€ l’obbligatorietà alla mediazione tra le parti e, solo qualora non si arrivi ad un accordo, procedere in giudizio, dando la possibilità al ricorrente di procedere autonomamente alla difesa, quindi senza avvocato, se la contestazione è comunque inferiore ai 3.000€.

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