Bilanci comunali … la gestione del doppio disavanzo

Di 16 Settembre, 2015 0 0
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Calcolare soldi 150 Per la prima volta gli enti territoriali hanno fatto il conto con due tipi distinti di disavanzo, quello “ordinario” previsto dall’art. 118 del Tuel (Testo unico enti territoriali) e quello “straordinario” (derivato dopo l’operazione per il riaccertamento dei residui come stabilito dall’art. 3 del D. Lgs 118/11), già precedentemente discusso.

Il disavanzo “ordinario”, generato dalla somma algebrica tra il fondo di cassa al 31/12 aumentato del valore dei residui attivi e diminuito dei residui passivi alla stessa data, può essere ripianato nel primo esercizio o negli esercizi successivi al primo previsti nel bilancio di previsione ma comunque non oltre la durata in carico del consiglio (il disavanzo deve essere «posizionato» nel bilancio prima di tutte le altre spese).

Il ripiano del disavanzo “ordinario” deve essere oggetto di una specifica delibera consiliare nella quale sono individuate le modalità e i tempi del ripiano stesso e deve inoltre essere sottoposto al parere del revisore dei conti. Per fare fronte alla copertura del disavanzo l’ente può utilizzare diversi strumenti: economie di spesa, maggiori entrate, proventi derivanti dalle alienazioni (vendita) di beni etc escludendo però le entrate derivanti da indebitamento e quelle con specifico vincolo di destinazione. Inoltre in deroga a quanto previsto dall’art.1, comma 169, della legge 296/2006 (gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno) le amministrazioni possono modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza (IRPEF, IMU, TASI) per coprire il disavanzo di amministrazione. Probabilmente uno dei motivi che ha portato nel 2012 ad incrementare l’aliquota ordinaria IMU dal 7,6‰ all’8,6‰.

Il disavanzo “straordinario”, cioè quello che si può generare a seguito dell’operazione di riaccertamento straordinario dei residui (cancellazione e reimputazione dei residui attivi e passivi oltre che l’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 al fondo crediti di dubbia esigibilità), ma che purtroppo per la nostra amministrazione è diventato reale, può essere maggiore rispetto a quello ordinario (il nostro comune non ha disavanzo ordinario ma ha quello straordinario).

Per ripianare tale disavanzo la Legge stabilisce che l’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione possa essere ripianato in non più di 30 esercizi in quote costanti, cioè permette all’amministrazione di ratealizzare questo debito, cosa che il nostro comune si è trovato costretto a fare addirittura sfruttando tutto il tempo concesso (30 anni) probabilmente perché a tutti gli effetti risulta un disavanzo impossibile da sostenere dal nostro bilancio (a differenza di quanto proposto dal Comune di Capistrello, l’unico ad avere un disavanzo straordinario oltre al nostro ma che è riuscito ad inserire nel bilancio senza alcuna dilatazione).

Se questo coincide in parte con il disavanzo “ordinario” una parte di questa può essere coperta con gli stessi strumenti utilizzati per ripianare il disavanzo “ordinario”. Per la parte che non coincide ed è quindi esclusivamente disavanzo “straordinario” ci sono solo poche strade, o si utilizza l’avanzo di amministrazione libero da vincolo (anche quello vincolato dopo averlo liberato dagli impegni programmati) o si procede alla vendita dei beni del comune (quando chiaramente questo è possibile) o si riducono gli investimenti pianificati.

La prima verifica sull’evoluzione del disavanzo “straordinario” si fa in occasione dell’approvazione del rendiconto di gestione del 2015. Se in quella verifica il disavanzo applicato al bilancio non è stato recuperato in tutto o in parte, la quota non recuperata deve essere interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2016/2018 e così a regime negli anni successivi fin quanto non risulta ripianato tutto il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.

Come al solito vi terremo informati sull’andamento del disavanzo “straordinario” o “tecnico” ovvero del debito teorico a carico dell’amministrazione e vedremo di quanto sarà sceso nel corso del 2015, un debito che è  attribuibile alla cattiva gestione delle risorse da parte dell’amministrazione.

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