Per il marciapiede condominiale l’unico responsabile è il comune

Di 26 Agosto, 2015 0 0
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Condominio 150

Il 5 dicembre 2012 il tribunale di Torino si trovò ad affrontare una richiesta di danni per conto di un cittadino (a carico di un amministratore di condominio) che aveva subito un danno , a causa di una scivolata su un marciapiede condominiale dovuta alla neve che si era accumulata senza che nessuno avesse proceduto allo spargimento di sale.

Il giudice nell’assolvere l’amministratore condominiale, affermò che il marciapiede è a tutti gli effetti suolo pubblico e come tale appartiene totalmente al demanio comunale, al quale spettava l’onere della manutenzione e quindi lo spargimento di sale sul marciapiede oltre che sulla carreggiata.

In effetti, già il codice della strada, datato 1992, nella definizione di strada pubblica inserisce anche i marciapiedi definendoli “parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni”.

Caso opposto in presenza di cortili o di spazi interni o se il marciapiede è al contempo area di sedime (cioè se è coperto e quindi fa parte dell’impronta del condominio). In tutti questi casi la responsabilità è del proprietario del condominio, ovvero dell’amministratore.

Di conseguenza indipendentemente dalle ordinanze di ripristino o manutenzione emanate dal comune, non esiste alcun obbligo per il condominio di effettuare manutenzioni o riparazioni per rendere agibile o sicuro il marciapiede, che restano invece un dovere a carico dell’amministrazione comunale.

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