Nessun incentivo al personale per gli accertamenti IMU

Di 7 Agosto, 2015 0 0
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Money Fly 150 Gli incentivi per gli uffici comunali sono previsti fin dal 1996 quando con l’introduzione dell Legge 662/1996, all’articolo 3 comma 57, si stabiliva che “una percentuale del gettito dell’imposta comunale sugli immobili poteva essere destinata al potenziamento degli uffici tributari dei comuni” e restava facoltà del comune destinare questa quota al potenziamento dell’ufficio sia in termini di risorse strumentali che di risorse umane.

Con l’introduzione del Decreto 446/1997 dove il Governo introdusse l’imposta regionale sulle attività produttive e l’addizionale regionale all’Irpef, si permetteva nel contempo ai comuni di prevedere nei regolamenti ICI l’attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all’ufficio tributi, relativo all’attività di recupero dell’imposta. Con l’introduzione dell’IMU nel 2012 lo Stato aveva mantenuto questa possibilità.

Ma con l’emanazione della Legge n. 44/2012 (conversione del decreto legge n. 16/2012 sulle semplificazioni fiscali) ha eliminato il riferimento all’art. 59 del D. Lgs 446/97 annullando di fatto l’incentivo sull’attività di recupero.

La Corte dei Conti (Veneto deliberazione 22 del 2013), interpellata sulla materia, ha ribadito che il Comune “non è autorizzato a prevedere compensi incentivanti per gli accertamenti IMu in favore del personale dipendente, poiché nulla è dovuto, oltre al trattamento economico fondamentale ed accessorio stabilito dai contratti collettivi al dipendente che ha svolto una prestazione che rientra nei suoi doveri d’ufficio”. Principio che la corte dichiara valido anche per la Tarsu (Tari) per la quale non è previsto alcun incentivo ai dipendenti (come stabilito dalla Corte dei Conti della Lombardia con la deliberazione n. 577/2011).

Neanche in fase di contrattazione decentrata è possibile prevedere misure incentivanti in quanto questa è “molto rigorosa” e ammette incrementi solo in caso di attivazione di nuovi servizi o di nuovi processi di riorganizzazione, comunque tutto entro limiti ben precisi.

Diversamente dall’IMU non esiste alcun vincolo sull’erogazione degli incentivi ICI, visto che l’art. 59 sopra descritto è ancora valido ai fini ICI la cui attività di accertamento può essere effettuata “entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”, così come stabilito all’art. 1 comma 161 della Legge 296/2006.

Dovrebbe restare in vigore il fondo incentivante riservato al personale dell’ufficio relativo all’imposta (tutti sappiamo che corrisponde ad una percentuale dell’introito generato) ma nessun conosce a quanto ammonta anche se dovrebbe essere espressamente indicato nel regolamento ICI del comune oltre che nel “regolamento di valutazione delle performance” e nel “regolamento degli uffici e dei servizi”. Ma a quanto pare non vi è alcuna nota di merito.

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