L’incarico superfluo e la condanna erariale

Di 20 Luglio, 2015 0 0
Tempo di lettura: 5 Minuti

Omino-giudice Premessa. Con questi articoli vogliamo mostrare le conseguenze di decisioni “errate” fatte per condizionare le scelte di altri soggetti che operano all’interno dell’amministrazione. E’ il resoconto di quanto già ufficialmente accaduto (sentenze passate in giudicato) che servono essenzialmente per chiarire alcuni aspetti della vita amministrativa del nostro comune, aspetti che molti di voi già conoscevano o che comunque già prevedevano.

Questa prima parte vuole ricostruire quello che molti di voi avranno sentito parlare ma non hanno avuto modo di approfondire. Parleremo della sentenza che ha condannato la vecchia giunta comunale dell’allora sindaco Margani (e vedremo che ha riguardato in piccola parte anche l’amministrazione Siciliani), vicenda che era tornata alla ribalta nel novembre dell’anno scorso.

L’8 febbraio 2012 venne pubblicata la sentenza della Corte dei Conti (la n. 66) con oggetto “risarcimento di danno erariale da parte del Sindaco per aver assunto un tecnico esterno”, ossia l’Ing. Mazzone. La sentenza venne subito condivisa su molti siti e noi abbiamo deciso di estrarre le parti più rilevanti ricostruendo tutta la storia.

1

Con la sentenza della Corte dei Conti datata 2010, veniva condannato il Sig. Margani in qualità di Sindaco del Comune di Balsorano, al risarcimento del danno – in favore del predetto ente – di € 40.000, comprensivi di interessi legali per aver stipulato un illegittimo contratto di lavoro subordinato con l’Ing. Pietro Mazzone, assunto con mansioni, a tempo determinato e parziale, di funzionario tecnico responsabile dell’ufficio tecnico comunale a decorrere dal 1° ottobre 2002 e per tale incarico, della durata di 5 anni, il sig. Mazzone, oltre al normale trattamento economico, aveva percepito (con la delibera di giunta n. 95 del 10 settembre 2002) un’indennità ad personam di € 2.000 per 12 mensilità a fronte di un’attività lavorativa “con percentuale oraria di lavoro di 5/6 dell’orario a tempo pieno”.

Secondo i giudici, rilevando che lo stesso professionista era stato reclutato anche negli anni precedenti (delibera di giunta n. 169 del 22 settembre 1998) e che l’incarico era stato tacitamente prorogato anno per anno con incremento dell’orario lavorativo (nonché protratto negli anni successivi allo scadere del mandato del sindaco Margani), l’assunzione non poteva dirsi legittima.

I giudici rilevarono che l’incarico non potesse configurarsi né come consulenza esterna (mancandone i presupposti della temporaneità e della eccezionalità e pre-definizione dei contenuti), né come incarico di lavoro dipendente a tempo determinato non essendo prescritta l’osservanza di un orario di lavoro predefinito dal datore né effettuata la preliminare selezione di più candidati con adeguata pubblicità del bando e svolgimento di una procedura concorsuale.

2

La Procura Regionale proponeva un ricorso evidenziando che il contratto stipulato con l’ing. Mazzone fosse configurabile come un illegittimo conferimento di incarico a personale esterno in assenza della prescritta selezione pubblica e in evidente contrasto con la normativa di riferimento.

Rilevava altresì che l’amministrazione da parte del sindaco Margani (definita personalistica) con questa assunzione violava le regole di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa e la specifica normativa di settore che imponeva il rispetto (anche ai fini del contenimento della spesa pubblica) di specifici presupposti e condizioni per l’assunzione di personale.

La Procura rileva che tenendo conto della dimensione del Comune (meno di 4.000 abitanti) nonché della  presenza di un’idonea professionalità, capace di garantire la regolarità del servizio, nella persona del geometra Tuzi (nel frattempo laureatosi) il pubblico ministero riteneva che l’importo di 207.197,00 € contestato nella prima citazione, fosse stato eccessivamente ridotto (40.000 €) mediante una sopravvalutazione dell’utilità della consulenza di cui, viceversa, l’ente locale poteva fare tranquillamente a meno, evidenziando il conseguente aggravio sul bilancio comunale cui erano state sottratte risorse utilizzabili per diversi e migliori scopi.

3

La difesa dell’ex Sindaco dichiarerà invece che l’assunzione dell’Ing. Mazzone serviva per coprire un posto della dotazione organica vacante per l’assenza di un lavoratore nei cui confronti sussisteva il diritto alla conservazione del posto (mandato elettorale).

In tutto la strategia difensiva verterà su 8 punti mente la Procura presenterà le proprie conclusioni in 5 punti, che ometteremo entrambe per una questione di spazio.

4

I giudici rispondono in primo luogo ai punti sollevati dalla difesa respingendoli quasi tutti rimarcando la necessità di evitare il conferimento di consulenze esterne, l’assunzione di personale in assenza di condizioni legittimanti, l’aggravio di costi inutili per i pubblici bilanci e la violazione di norme cogenti le quali richiedono, per l’accesso alla pubblica amministrazione, una selezione di più candidati preceduta da adeguata pubblicità del bando.

Affermano che la giurisprudenza ha da tempo affermato il principio secondi cui ogni ente pubblico deve provvedere ai propri compiti con la propria organizzazione e il proprio personale e la possibilità di far ricorso a personale esterno può essere ammessa soltanto nei limiti e alle condizioni in cui la legge lo prevede o anche quando sia impossibile provvedere altrimenti ad esigenze eccezionali e impreviste, di natura transitoria.

Dichiara che l’incarico dell’Ing. Mazzone entrato in “organico” nel 1998 per carenza di personale qualificato non può certamente definirsi come un incarico di alta specializzazione in quanto concernente compiti ordinari di un dipendente comunale inquadrato nella pianta organica e precedentemente svolti dal geometra Tuzi.

L’attribuzione di tale incarico presupponeva una coerente qualificazione e soprattutto una congrua e ragionevole motivazione che giustificasse il ricorso al personale esterno, mentre era risultata a tutti gli effetti un’assunzione di fatto all’interno della dotazione organica del personale dell’amministrazione comunale tra l’altro senza concorso, violando anche l’art. 51 del regolamento comunale che prevede, l’oggetto dell’incarico, il contenuto delle prestazioni, le modalità di svolgimento delle stesse e gli obiettivi da perseguire.

Inoltre il sig. Margani aveva provveduto ad affidare, nell’ambito della nuova pianta organica (che prevedeva lo sdoppiamento dell’Ufficio Tecnico in Servizio LL.PP. e Servizio Urbanistica) entrambi i servizi al professionista esterno nonostante l’espressa attribuzione del livello D1 del Servizio Lavori Pubblici al geom. Tuzi, che aveva svolto in passato entrambe le funzioni poi affidate all’ing. Mazzone.

La corte accoglierà solo due punti della difesa del sig. Margani:

  • l’errata attribuzione della frazione di danno relativo al periodo successivo alla scadenza del mandato elettorale (27 maggio 207 fino a settembre 2007) attribuendole all’amministrazione Siciliani che aveva succeduto il sig. Margani nella carica. Alla luce di ciò la corte attribuirà all’amministrazione Margani l’importo di 193.384,00 € riducendo la richiesta originale di 13.813 €, corrispondenti all’importo complessivo delle retribuzioni (oltre ad indennità ad personam) percepite dal tecnico Ing. Mazzone per il periodo 2002-2007;
  • la ripartizione dell’indennità ad persona che essendo riconosciuta al professionista con delibera di giunta (composta da Tordone Alessandro, Scacchi Antonio e Scacchi Domenico), doveva essere risarcita in equale misura anche dai loro componenti che si verranno attribuire 84.000 € riducendo l’importo residuo a carico del sig. Margani a 119.383 €.

Infine la corte stabilirà che il geometra Tuzi (in servizio presso questo Comune fin dal 1986 e successivamente laureatosi in architettura) nel 1998 gestiva tutte le mansioni dell’Ufficio Tecnico (come indicato nella delibera di giunta n. 16 del 22-09-1998) e che allo stesso era stato attribuito, tramite decreto sindacale l’incarico di responsabile del servizio tecnico LL.PP, incarico successivamente revocato e attribuito all’Ing. Mazzone il quale veniva incaricato dal 2002 della direzione di entrambi i servizi (LL.PP. e Urbanistica).

Il professionista esterno aveva quindi sostituito anziché affiancato il tecnico comunale con specifiche e temporanee funzioni, le professionalità interne al Comune di Balsorano (meno di 4.000 abitanti) il quale ben poteva continuare ad utilizzare il geom. Tuzi ed eventualmente ricorrere a personale esterno per specifici incarichi di progettazione come, peraltro, risulta avvenuto nello stesso ente.

Fine prima parte ….

commenti chiusi.