L’incarico superfluo e la condanna erariale (seconda parte)

Di 22 Luglio, 2015 0 0
Tempo di lettura: 3 Minuti

Omino-soldi Probabilmente alla luce della precedente sentenza, l’architetto Tuzi presentava ricorso in Tribunale di Avezzano chiedendo il riconoscimento del danno economico.

La sentenza arriva nel gennaio 2013 (sentenza n. 28) e riconosce al Tuzi un danno emergente quantificato in 397,27 moltiplicati per 65 mensilità (dal 1° settembre 2001 al maggio 2007), 18.000€ a titolo di danno della dignità oltre ai 4.700€ (oltre IVA e CPA) quali spese di giudizio.

Forse per “incomprensioni” tra le parti, il danneggiato viene spinto ad intimare il pagamento delle relative somme presentando un procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi intentato dal Tuzi in danno del Comune di Balsorano, che prudenzialmente stanzia il relativo saldo su una voce del bilancio comunale.

Nonostante ciò con delibera di giunta n. 57 del 29 maggio 2014 l’amministrazione decide di ricorrere contro la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila Sez. Lavoro che aveva visto soccombere il comune (difeso dall’Avv. Merli già perdente in primo grado) a favore dell’impiegato comunale Tuzi Luigi Enrico. In questa delibera si afferma che “trattandosi di incarico di particolare specificità e rilevanza per la tutela dell’Ente, si può giustificare l’affiancamento con incarico congiunto ad altro legale di fiducia di questa amministrazione oltre a mantenere per esigenze di continuità quello precedentemente incaricato nel giudizio di primo grado l’Avvocato Valerio Catenacci si e reso disponibile a collaborare con il suddetto professionista”. Quindi il comune nella persona del Sindaco decide di resistere e raddoppiare le forze, prevedendo un compenso a favore degli avvocati incaricati di €.4000,00 (2.000,00 cadauno), con l’intento di ribaltare la sentenza di condanna di primo grado.

Con delibera di giunta n. 131 del 29 novembre 2014 con oggetto “approvazione schema di transazione Comune di Balsorano vs Tuzi”, il Comune soccombe e decide, probabilmente anche per una questione di bilancio ma ufficialmente per non gravare eccessivamente sulla dichiarazione dei redditi del danneggiato, di dividere l’importo su tre annualità, 2014, 2015 e 2016.

L’importo complessivo riconosciuto al dipendente è pari a 78.768,74 €.

Quindi riassumendo:

  • l’ex Sindaco Margani è condannato a risarcire il Comune di 40.000,00 € a fronte dei 207.197,00 € richiesti dalla procura;
  • la procura fa appello e torna a chiedere il danno quantificandolo sempre 207.197,00 €;
  • la corte stabilisce che l’importo da risarcire al Comune corrisponde a 193.384,00 €, leggermente ridotto perché una piccola parte (pari a 13.813 €) viene attribuita all’amministrazione Siciliani, succedutasi all’amministrazione Margani;
  • stabilisce quindi che la parte addebitata all’ex Sindaco Margani è ridotta a 119.383,00 € e che la Giunta dell’amministrazione Margani debba contribuire al pagamento della restante parte;
  • la Giunta dell’amministrazione Margani quindi viene obbligata a contribuire al pagamento della sanzione nella misura di 84.000 €, in qualità di risarcimento l’assunzione, ritenuta illegittma dell’ingegnere, provvedimento assunto tramite una delibera di giunta quindi controfirmata da tutti i membri della giunta;
  • il 22 gennaio 2013 il tribunale del lavoro riconosce all’architetto Tuzi un danno patrimoniale a carico del Comune di 78.768,74 € che ne uscirà soccombente anche se difeso dal sempre presente Avv. Merli;
  • il dipendente comunale attiva un procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi in danno del Comune di Balsorano esigendo il pagamento dei 78.768,74€ ottenuti in primo grado quali risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali oltre al pagamento delle spese legali;
  • il 29 maggio 2014 il sindaco e la giunta comunale, evidentemente non paghi, decidono di ricorrere in appello ma raddoppiano gli sforzi dando l’incarico anche all’Avv. Catenacci con il compito di affiancare l’Avv. Merli e attribuendo un compenso di 4.000,00 € (2.000 € ciascuno), che si sommano al compenso dato all’Avv. Merli in occasione del primo grado da dove ne era uscito sconfitto (non sappiamo a quanto ammonta);
  • stranamente il comune il 29 novembre 2014 decide di riconoscere il danno ma di rimborsarlo in 3 rate annuali (2014, 2015 e 2016).

Tutto questo per la presenza illegittima di un membro esterno che ha, invece di affiancare, di fatto sostituito nel periodo contestato tutte le funzioni precedentemente affidate al tecnico comunale.

Vogliano comunque rimarcare ciò che la Corte dei Conti ha voluto evidenziare:

  • la necessità di contenere la spesa pubblica;
  • l’ente locale poteva fare tranquillamente a meno di assumere l’ingegnere;
  • l’assunzione ha avuto un aggravio sul bilancio comunale cui erano state sottratte risorse utilizzabili per diversi e migliori scopi;
  • il principio secondo cui ogni ente pubblico deve provvedere ai propri compiti con la propria organizzazione e il proprio personale e la possibilità di far ricorso a personale esterno può essere ammessa soltanto nei limiti e alle condizioni in cui la legge lo prevede, cercando di ridurlo al minimo;
  • l’ente locale ben poteva continuare ad utilizzare il geom. Tuzi ed eventualmente ricorrere a personale esterno per specifici incarichi di progettazione come, peraltro, risulta avvenuto nello stesso ente nonostante l’assunzione dell’ingegnere.

continua …

commenti chiusi.