Danni da randagismo. Obbligo del Comune di risarcire i danni

Di 11 Luglio, 2015 0 0
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Randagismo 150 La legge 281 del 1991 con oggetto “Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, stabilisce che la competenza di arginare il fenomeno del randagismo deve essere distribuita tra i Comuni ed i Servizi veterinari dell’ASL.

La stessa legge stabilisce che ai Comuni è affidata la costruzione, sistemazione e gestione dei canili e rifugi per cani, alle ASL invece incombono le attività di profilassi e controllo igienico-sanitario e di polizia veterinaria. Inoltre stabilisce che è compito di ogni singola regione disciplinare le misure di attuazione delle funzioni attribuite ai Comuni ed alle ASL.

Anche non molto recentemente, nei casi di richiesta risarcitoria dei danni causati da animali randagi, la giurisprudenza era orientata ad attribuire la responsabilità esclusivamente alla ASL, così come stabilito nella sentenza n. 27001 del 2015 e successivamente ribadito nella sentenza n. 8137 del 2009.

In entrambe le sentenze, se pur si dichiara che in questi casi l’ente locale contravviene l’ex art. 2043 del codice civile per omessa vigilanza e controllo del fenomeno del randagismo o per non aver eliminato il potenziale pericolo rappresentato dal randagismo, afferma che le ASL sono dotate di autonomia amministrativa e quindi soggetti giuridici autonomi rispetto agli enti locali e conseguentemente non è possibile far ricadere sull’ente locale i danni subiti dal soggetto per via del difetto di legittimazione passiva degli stessi.

Con la successiva sentenza della Cassazione, la n. 10190 del 28 aprile 2010, incomincia a mettere piede la tesi della solidarietà stabilendo che “la violazione delle norme di legge sul randagismo, che impongono ai Comuni di assumere provvedimenti per evitare che gli animali randagi arrechino disturbo alle persone, nelle vie cittadine è fonte dell’obbligo dei Comuni di risarcire i danni che tali animali abbiano causato agli utenti delle strade”.

Con l’ultima sentenza, la n. 2741 del 2015, la Cassazione torna sull’argomento dichiarando che nonostante i randagi siano affidati all’ASL su cui incombono le relative responsabilità, il Comune non è comunque immune da colpe e quindi “l’ente territoriale è tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza”, distribuendo quindi le responsabilità solidalmente ad entrami.

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