Accesso civico anche in carta semplice …

Di 29 Luglio, 2015 0 0
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Trasparenza 150 Con una recente sentenza del Tar della Toscana, la n. 996 del 29 giugno 2015, si stabilisce che il diritto di accesso è ammissibile in carta semplice anche se il Comune prevede l’utilizzo di “modulistica dedicata”, che è solo orientativa.

L’accesso civico è l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza e che comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Inoltre secondo il tribunale “nessuna normativa autorizza l’Amministrazione a pretendere l’utilizzo di uno specifico modulo con pena dell’inammissibilità della richiesta” e “l’eventuale modulo predisposto dall’Ammistrazione può essere un semplice aiuto concesso ai privati”.

Inoltre l’Amministrazione che nega tale richiesta definendola inammissibile, viola anche la precedente Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” dove all’articolo 1, comma 2 della Legge sul procedimento amministrativo cita “la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”.

Quindi conclude la sentenza l’inammissibilità della domanda, con la motivazione che la domanda deve essere formulata in un determinato modo, è la violazione del diritto di qualunque cittadino di ottenere quelle informazioni che in realtà l’Amministrazione dovrebbe rendere pubbliche autonomamente.

Comunque non allarmatevi, il nostro Comune non ha alcun modulo relativo all’accesso civico è quindi non corriamo questo “rischio”.

Sappiate che chiunque vuole conoscere atti che nonostante la loro pubblicazione sia obbligatoria non vengono pubblicati, può presentare richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile del procedimento, il quale ha 30 giorni di tempo per rispondere alle vostre richieste e contestualmente pubblicarle sull’apposita sezione dell’albo pretorio del comune. Nel caso in cui il documento, l’informazione o il dato richiesti risultino già pubblicati ne indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta è completamente gratuita. I costi di reperimento del documento, di scansione, di pubblicazione ecc. sono in capo alla Pubblica Amministrazione.

Ma di preciso cosa potete chiedere?

Tutto ciò che è presente sul sito nella sezioneamministrazione trasparente” tra i quali citiamo:

  • consulenti e collaboratori;
  • bandi di gara e contratti;
  • opere pubbliche;
  • performance;
  • personale;
  • bilanci;
  • sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici,
  • e molte altre informazioni

Nel caso in cui il documento richiesto non venga pubblicato entro trenta giorni, sarà possibile ricorrere al titolare del cosiddetto “potere sostitutivo”, così come previsto ed individuato dalla Legge n. 241/1990.

Il responsabile del potere sostitutivo, che per quanto riguarda il nostro Comune è il Segretario Comunale (che è il responsabile della trasparenza) il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica sulla pagina web istituzionale quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Qualora persista il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza, oppure contro il diniego espresso dalla Pubblica Amministrazione, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

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