Imu per i residenti all’estero

Di 22 Giugno, 2015 0 0
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Francia-150 Scatta da quest’anno il nuovo esonero dall’Imu per i cittadini italiani residenti all’estero, per i quali è anche previsto uno sconto consistente sulla Tasi.

La nuova agevolazione introdotta dall’articolo 9-bis del Dlgs 47/2014, prevede l’equiparazione all’abitazione principale dell’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paese di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Ad esempio il caso del pensionato estero, non iscritto all’Aire (Anagrafe Italiani residenti all’estero), che ha acquistato un appartamento in Italia o il contribuente che ha la residenza in Italia ma si è trasferito all’estero per lavoro, non godono della detrazione.

Non è più possibile estendere l’esonero ai cittadini Aire non pensionati, poiché si violerebbero i limiti imposti dall’articolo 52 del Dlgs 446/97 che cita “le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”, quindi non è facoltà dei comuni individuare e definire le fattispecie di imponibili.

Dal 2015 scatta quindi il regime “automatico” di esonero dall’Imu, indipendentemente dalla volontà del Comune, limitato tuttavia ai residenti all’estero «già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza» escludendo così chi percepisce un trattamento pensionistico erogato dallo Stato italiano, mentre è possibile ricomprendere qualunque tipo di pensione anche di invalidità (ma sempre estera).

Inoltre l’esonero non scatta in caso di locazione o comodato, situazione piuttosto diffusa in cui il soggetto Aire dà in uso a parenti l’unità in proprietà, anche per evitarne il degrado.

Si tratta quindi di requisiti piuttosto restrittivi, che rendono l’agevolazione difficilmente applicabile, anche perché la condizione di pensionato all’estero non è nota al Comune e quindi pone in capo al contribuente un onere dichiarativo.

Per la Tasi è invece previsto il pagamento in misura ridotta di due terzi, sempreché vi siano tutte le condizioni previste dalla norma (titolarità di pensione estera, unico immobile in proprietà, non locato o in comodato), applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale.

Per quanto riguarda le modalità di versamento dell’Imu da parte di soggetti non residenti, il ministero dell’Economia ha chiarito che i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice Iban del conto sul quale accreditare l’importo dovuto, modalità estensibili anche alla Tasi.

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