IMU e TASI 2015 …. l’acconto si paga entro il 16 giugno

Di 1 Giugno, 2015 0 0
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Casa soldi 150 I termini per deliberare le nuove aliquote 2015 in tempo per indicare l’importo dell’acconto, sono scaduti il 23 maggio, pertanto nei comuni che non hanno ancora deliberato le aliquote, si dovrà comunque fare riferimento alle aliquote 2014. Ad oggi non sappiamo se il comune abbia deliberato le nuove tariffe 2015, comunque sul sito non c’è alcuna traccia quindi presumiamo di no.

L’acconto del 16 giugno prevede il pagamento del 50% della TASI e IMU 2015 dovute, e la differenza, in base alla delibera comunale che dovrà essere pubblicata entro il 28 ottobre, andrà versata alla tradizionale scadenza del 16 dicembre. Quest’anno non esiste la rata del 16 ottobre introdotta in via eccezionale solo in occasione dell’introduzione della Tasi e valida solo lo scorso anno. Ricordiamo che i bollettini precompilati nella stragrande maggioranza dei casi non arriveranno (l’obbligo per i comuni sussiste solo se è il contribuente a richiederlo), e che quindi dovremmo, come successo nel 2014, calcolarci da soli l’imposta ed effettuare il versamento con modello F24 oppure tramite il bollettino postale.

Se, quindi, non è cambiato nulla nel proprio patrimonio immobiliare rispetto al 2014 (acquisti, vendite, successioni) l’operazione acconto è semplice: basterà versare il 50% di quanto corrisposto in totale l’anno scorso nelle due rate di giugno e dicembre.

Se tuttavia nel corso dell’anno si è verificato un cambio di proprietà per il calcolo dell’Imu (siccome questa imposta già prevede che il calcolo deve essere effettuato in base agli effettivi mesi di possesso), si considerano i mesi di possesso e contemporaneamente si considera per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto oltre 15 giorni. Per la Tasi, che non ha questa norma, è presumibile applicare la stessa regola. Per esempio, se l’immobile è stato acquistato il 16 aprile 2015, l’imposta sarà calcolata per i mesi che vanno da maggio a dicembre (otto su dodici) e l’acconto sarà il 50% dell’importo ottenuto. Il venditore, invece, sempre in caso di vendita di immobile effettuata sempre il 16 aprile 2015, avrà l’imposta calcolata per i mesi che vanno da gennaio a aprile (quattro su dodici) e verserà l’acconto nella misura del 50% dell’importo ottenuto.

Nel caso di cambio di destinazione, ad esempio da area agricola ad edificabile oppure da abitazione principale a secondaria, bisogna riprendere le aliquote dell’anno scorso e calcolarle sulla nuova base imponibile.

Tasi

Vedremo se il comune confermerà l’aliquota ordinaria Tasi all’1. La Tasi si applica a tutti gli edifici ivi comprese le abitazioni principali e relative pertinenze (che, invece, sono esenti dall’Imu ma possono godere di detrazioni) e su tutti gli altri fabbricati e sulle aree edificabili. Sono invece esclusi i terreni agricoli che non pagano neanche l’IMU nonostante lo spauracchio di inizio anno. La tassa è dovuta dai proprietari di immobili e dai titolari di un diritto reale di godimento (usufruttuario, coniuge superstite, uso, etc.). In caso di immobile affittato o dato in comodato per oltre 6 mesi nell’anno, l’occupante deve versare parte della Tasi, nella misura stabilita dal Comune (nel 2014 era al 10%) e il restante lo versa il proprietario.

Il comune può aumentarla fino al 2,5 per mille (o anche ridurla fino ad azzerarla, ad esempio come stabilito dal comune di S. Vincenzo). Il comune può anche applicare una maggiorazione dello 0,8 per mille, arrivando quindi al 3,3 per mille per finanziare eventuali detrazioni sull’abitazione principale.

Imu

Vedremo se il comune confermerà l’aliquota IMU all’8,6‰ (la più alta di sempre nel nostro comune) superiore di 1 punto rispetto all’aliquota standard del 7,6‰, un’aliquota che può essere incrementata fino al 10,6‰ o ridotta fino al 4,6‰. Le detrazioni per i figli a carico (sotto i 26 anni) non ci sono più ormai dal 2013. Resta comunque esente il proprietario dell’abitazione principale (tranne quelle registrate in catasto nelle categorie A/1 case signorili, A/8 ville e A/9 castelli) e delle pertinenze ad esse associate (solo le categorie C/2 magazzini, C/6 stalle e rimesse e C/7 tettoie) nel limite di una per ogni categoria (se ad esempio si hanno 2 magazzini, 1 è soggetto all’imposta, 1 è esente). Il comune può anche deliberare eventuali esenzioni o riduzioni (già previste dal 2014 ma non concesse dal comune) e possono assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (ossia padre o figlio) che la utilizzano come abitazione principale, ma con questi vincoli:

  • nei limiti della quota di rendita catastale non eccedente i 500 euro;
  • senza alcun limite di rendita, se si appartiene ad un nucleo familiare con Isee non superiore a 15.000 euro annui.

Per le abitazioni principali di lusso (A/1 case signorili, A/8 ville e A/9 castelli) l’aliquota base è il 4‰. L’imposta così ottenuta va suddivisa per le quote di possesso e per il periodo di possesso (servono almeno 15 giorni per fare un mese). Per gli immobili acquistati o venduti nel corso del 2015 vanno quindi considerati i mesi effettivi di possesso.

Imu + Tasi

Per porre un limite al prelievo, la legge prevede che la somma delle aliquote Imu più Tasi non possa superare, per la singola tipologia di immobili, un determinato livello:

  • il 3,3 per mille (o 0,33%) per le abitazioni principali e relative pertinenze;
  • l’11,4 per mille (o 1,14%) sugli immobili diversi dall’abitazione principale.

Non ci resta che aggiornarvi non appena sapremo la data relativa alla discussione in consiglio delle aliquote 2015, lasciandovi con i codici più comuni per i tributi Imu e Tasi.

Codici tributi Imu:

  • 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune);
  • 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune);
  • 3914 terreni (destinatario il Comune);
  • 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune);
  • 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune);
  • 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune) da utilizzare solo in caso di accertamenti;
  • 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune) da utilizzare solo in caso di accertamenti;
  • 3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (destinatario lo Stato);
  • 3930 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (incremento Comune).

Codici tributi Tasi:

  • 3958 abitazione principale e relative pertinenze;
  • 3959 fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 3960 aree fabbricabili;
  • 3961 altri fabbricati.

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