I ravvedimenti Imu e Tasi, termini di presentazione

Di 24 Giugno, 2015 0 0
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Tardi-150

Come per le altre imposte, anche nel caso di Imu e Tasi, per ritardi fino a massimo un anno ci si può avvalere del cosiddetto ravvedimento operoso applicando all’imposta dovuta e non versata le sanzioni e gli interessi maturati dal 16 giugno 2015.

Quanti non hanno eseguito, in tutto o in parte, i versamenti in acconto sono soggetti a sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato.

Tuttavia se il ravvedimento avviene entro 14 giorni dalla scadenza dei tributi, (entro il 30 giugno 2015), la sanzione si riduce di 1/15 (0,2%) per ciascun giorno di ritardo, oltre agli  interessi giornalieri calcolati in base al tasso annuale (dal 0,5 al 3,5% annui).

Dal quindicesimo al trentesimo giorno (entro il 16 luglio 2015), la sanzione si riduce di 1/10 del minimo, ossia il 3% del tributo non versato oltre agli interessi giornalieri maturati (dal 0,5 al 3,5% annui).

Dal trentunesimo giorno sino al novantesimo (entro il 14 settembre 2015) la sanzione è 1/9 del minimo, ossia 3,33% oltre agli interessi giornalieri maturati (dal 0,5 al 3,5% annui).

E’ tuttavia possibile regolarizzare la posizione anche più tardi, ma una volta ricevuta la comunicazione di irregolarità (come stabilito dall’articolo 36-bis del Dpr 600/1973) o comunque siano iniziate le ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, il ravvedimento non più realizzabile.

In particolare per il ravvedimento dell’acconto (che si paga il 16 giugno di ogni anno) si ha fino ad 1 anno di tempo (fino al 15 giugno dell’anno successivo), per il ravvedimento del saldo (che si paga il 16 dicembre di ogni anno) si ha fino a 6 mesi di tempo (fino al 15 giugno dell’anno successivo), la metà del tempo concesso per l’acconto. In entrambi i casi, la sanzione è pari a 1/8 del minimo (pari al 3,75% oltre interessi calcolati giornalmente).

Dal 17 giugno 2016, chi non avesse ancora provveduto a pagare l’acconto Tasi e Imu di quest’anno o il saldo Tasi e Imu, si vedrà infliggere una sanzione del 30%, oltre interessi calcolati giornalmente.

Le sanzioni previste non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

E’ possibile calcolare l’importo dell’acconto di IMU e TASI inserendo la data del pagamento (in ritardo) nel sistema utilizzato dall’amministrazione il quale calcola automaticamente le sanzioni e gli interessi a seconda della tipologia di ravvedimento operoso (ad oggi il comune non ha deliberato nulla in proposito e quindi anche dal suo sito ufficiale, seguendo il link che permette di calcolare l’imposta, risulta che il Comune non è censito, quindi è logico presupporre che gli interessi siano quelli legali ossia 0,5%).

Poi basta stampare il modello F24 e pagare l’importo indicato.

Come si calcolano gli interessi?

In base all’art. 1, comma 165, legge n. 296/2006, per quanto riguarda i tributi locali “la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento”.

Quindi se siete in “credito” e avete versato di più potete chiedere la restituzione dei soldi versati in eccesso e il pagamento dei relativi interessi a decorrere dalla data del versamento con lo stesso tasso applicato nel caso in cui siate debitori verso l’ente impositore.

Nel caso in cui il Comune non delibera si applica il tasso di interesse legale.

Dal primo gennaio 2015 il tasso di interesse legale è stato fissato, tramite Decreto del Ministero dell’Economia dell’11 dicembre 2014, allo 0,5 annuo, che però in alcuni casi può anche essere maggiorato dal proprio Comune di residenza (massimo di 3 punti percentuali, quindi 3,5% di interessi massimi).

Ad oggi non sappiamo a quanto ammonta il tasso di interesse applicato dal Comune di Balsorano. Appena avremo notizie in merito vi aggiorneremo.

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