Confermato il fondo Tasi e quindi le detrazioni

Di 12 Giugno, 2015 0 0
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Taglio Tasse 150 Le detrazioni applicate all’imposta non sono regali che l’amministrazione comunale fa, ma sono previste nella stessa Legge che ha introdotto l’Imu (n. 147 del 27 dicembre 2013) la quale stabilisce che lo Stato finanzia le detrazioni Tasi sull’abitazione principale con un trasferimento verso gli enti locali di 500 milioni di €, ripartiti in base agli importi standard ed effettivi dell’Imu e della Tasi ottenuti nel 2013 dai singoli comuni. La stessa cosa che avviene con le detrazioni per l’Imu ma parliamo di trasferimenti in miliardi verso i comuni.

In realtà nel 2014 i trasferimenti statali a copertura delle detrazioni Tasi sono stati più alti di quelli preventivati, 625 milioni di €, così come stabilito nel successivo decreto legge, un trasferimento che ha interessato oltre 1.800 amministrazioni.

In particolare la detrazione è descritta al comma 731 dell’articolo 1 della su citata Legge, che riporta:

“per l’anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell’IMU e del gettito standard della TASI, relativi all’abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all’abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.”

Il problema è proprio la parte iniziale del comma … per l’anno 2014 … lasciando quindi la possibilità di non replicare tale detrazione che, ricordiamo, è applicabile alle sole abitazioni principali e per il nostro comune corrisponde a 50,00€ più 30€ per ogni figlio a carico sotto i 26 anni di età. Ulteriori detrazioni, come l’esenzione totale applicata dal Comune di San Vincenzo, sono a totale carico dell’amministrazione che in questo caso riesce a recuperare solo la detrazione riconosciuta e trasferita dallo Stato, ma non incasserà nulla dai cittadini.

Con il decreto enti locali 2015, i sindaci hanno riottenuto la replica del “fondo Tasi”. Per adesso lo Stato stima un trasferimento pari a circa 530 milioni di € (che non saranno conteggiate come nuove entrate del patto di stabilità e quindi non produrranno nuova capacità di spesa), di cui però una novantina serviranno agli indennizzi per i tagli in eccesso prodotti dall’Imu agricola.

Quindi per adesso ci lasciamo con la certezza che anche quest’anno ci saranno detrazioni Tasi per la prima casa, ma per l’importo esatto (conferma o riduzione dello “sconto”) non ci resta che aspettare la delibera del consiglio prossima a divenire.

Vi ricordiamo che con l’incasso della Tasi. almeno per l’anno scorso, il comune aveva intenzione di coprire le seguenti spese (prima a totale carico dell’amminsitrazione):

  • dei servizi di pubblica sicurezza e vigilanza (53.410,00 €), praticamente il costo dell’ufficio delle vigilesse compreso il loro stipendio;
  • dei servizi cimiteriali (8.500 €);
  • della manutenzione delle strade, il verde pubblico e l’illuminazione pubblica (115.000 €);
  • dei servizi socio assistenziali, ossia l’ufficio analisi (40.000 €);
  • e per la tutela degli edifici e aree comunali (13.000 €)¹,

per un totale di 230.000 € (¹).

La Tasi (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) nasce dallo scorporamento della vecchia imposta Tares (che si divide in Tasi e Tari) che sostituiva le vecchie Tia (tariffa di igiene ambientale) e Tarsu (tariffa rifiuti). Una piccola tabella mostra l’andamento delle imposte dal 2011 al 2014 (per la gioia dell’ex consigliere provinciale).

Tasse2011201220132014²
ICI/IMU245.623,00 €306.385,00 €339.472,72 €335.000,00 €
TARSU357.265,00 €346.000,00 €sostituita con la Tares
TARES490.000,00 €sostituita con la TARI
TARI460.000,00 €
Altre imposte63.472,14 €169.700,00 €
Totale602.888,00 €715.857,14 €829.472,72 €964.700,00 €

² Dal bilancio preventivo (non definitivo).

Cogliamo l’occasione per ricordare ancora che con la stessa Legge del 2013, lo Stato, all’articolo 1, comma 707 punto 3, ha regolamentato la concessione in comodato d’uso (prima a totale discrezione delle amministrazioni e quindi diversa da comune a comune) delle abitazioni date ai parenti entro il primo grado, stabilendo due principali limiti:

  • l’esenzione si applica sulla parte non eccedente i 500€ (se la rendita è 600€, sui primi 500€ c’è l’esenzione quindi la tariffa si applica sui 100€ residui);
  • oppure a tutti coloro che hanno un ISEE inferiore a 15.000 € annui.

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Speriamo quindi che il risparmio ottenuto dalla rinegoziazione (fittizio) sia almeno applicato alle imposte pagate dai cittadini.

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