I bollettini premarcati per la TASI

Di 11 Maggio, 2015 0 0
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Lettera omino Il Governo, dopo aver annunciato la creazione di un tributo unificato, la “Local Tax” che includeva IMU+TASI+TARSU, probabilmente slittato al 2016 ha deciso di lasciare invariato almeno per il 2015 il connubio TASI+IMU. Quindi dopo il caos generato l’anno scorso dall’introduzione della TASI e della mini-IMU, che aveva portato a far slittare la scadenza della prima rata in molti comuni anche di 4 mesi, e dopo la mancata unificazione che avrebbe comunque comportato altri disagi, nella stessa Legge del 2013 aveva previsto una semplificazione del tributo (almeno nella componente TASI).

Per il 2015 doveva entrare in vigore il comma 689 della Legge 147/2013 (la famosa legge di stabilità del governo Letta). Questo comma afferma che “con successivi decreti … sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori” probabilmente con distinzioni per le diverse categorie (terreni, fabbricati etc), un sistema già adottato in alcuni comuni anche per l’IMU. Tale norma viene però parzialmente cambiata con la Legge 89 del 2014 dove il comma precedente viene modificato dal comma 12-quater) dell’art. 4, che riporta “a decorrere dall’anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli”.

Quindi abbiamo assistito ad un primo tentativo, abortito, di applicazione di un fisco “civile” alla portata di tutti passando, da una Legge che imponeva l’invio dei bollettini precompilati a tutti i contribuenti, ad una Legge che invece non ne prevede l’obbligo di invio a tutti i contribuenti (decisione che resta autonoma e quindi un comune può comunque decidere di inviare il bollettino premarcato) riducendo di fatto l’obbligatorietà solo alle singole “richieste dei cittadini“. Praticamente si è tornati al punto di partenza neutralizzando quello che era il principale vantaggio dato dai bollettini precompilati, la riduzione delle file di attesa nei sportelli CAF o negli uffici comunali.

L’acconto della Tasi, così come quello per l’IMU è previsto per il 16 giugno e nella speranza che non ci siano modifiche al rialzo delle aliquote in discussione tra qualche settimana, bisognerà pagare la rata con la stessa imposta del 2014 e poi alla scadenza della seconda rata (che quest’anno è prevista il 16 dicembre e non il 16 ottobre) il calcolo dovrà essere eventualmente rifatto sulla base di eventuali nuove aliquote.

Sarà sempre possibile procedere alla compilazione dei relativi modelli di pagamento anche autonomamente e per agevolarvi vi indichiamo i codici tributi TASI da inserire nel modello F24:

  • 3958 per l’abitazione principale e relative pertinenze;
  • 3961 per gli altri fabbricati;
  • 3959 per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 3960 per le aree edificabili.

Mentre per l’IMU i codici sono:

  • 3918 per gli immobili diversi dalla prima casa;
  • 3913 per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 3914 per i terreni;
  • 3916 per le aree edificabili;
  • 3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
  • 3930 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Ma vi ricordiamo le sanzioni, alcune delle quali introdotte e/o modificate proprio nella Legge 147/2013, in particolare:

  • comma 695, “in caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471” (soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile);
  • comma 696, “in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro”;
  • comma 697, “in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro”.

Approfittiamo dell’occasione per avvisarvi che a breve presenteremo una richiesta di modifica al regolamento IUC.

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