Assegno terzo figlio e assegno di maternità

Di 13 Maggio, 2015 0 0
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Omino-famiglia E ci risiamo …. ma è troppo impegnativo scrivere qualcosa in più del titolo. Qualcuno avrà notato che ieri sono stati pubblicati sull’albo pretorio del sito due avvisi:

  • il n. 234/2015 con oggetto “concessione assegno nuclei familiari con almeno tre figli”;
  • e il n. 233/2015 con oggetto “concessione assegno di maternità”,

senza indicare nulla in merito.

Cerchiamo nel limite del possibile di spiegare meglio di cosa si tratta cercando di non sbagliare ed in caso di dubbi vi preghiamo di rivolgervi ad un CAF o all’ufficio preposto del Comune, soprattutto se siete prossimi al limite di reddito.

Innanzitutto per poter usufruire dell’assegno per il terzo figlio, bisogna avere tre requisiti:

  • requisito di cittadinanza (il richiedente deve essere cittadino italiano o extracomunitario residente nel territorio dello Stato. I cittadini extracomunitari titolari di un permesso Ce per lungo soggiornanti, ovvero in possesso della c.d. “carta di soggiorno”, hanno lo stesso diritto all’assegno Inps per nuclei familiari numerosi);
  • requisito del nucleo familiare (è necessario che il nucleo familiare sia composto da almeno un genitore con 3 o più figli, tutti di età inferiore agli anni 18,compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo e devono far parte della stessa famiglia anagrafica. L’assegno non può essere concesso se alcuno dei tre figli minori, pur risultando nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi, ai sensi dell’art.2 L.184/1983);
  • requisito del limite reddito: (è necessario che il reddito complessivo per l’anno 2012 dichiarato nell’ultimo 730 o Unico non sia superiore ai € 24.377,39, valore dell’indicatore della situazione economica (ISE) rivalutato per le domande relative all’anno 2012, se il nucleo familiare è composto da 5 componenti).

La domanda va presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno (per quello del 2014 andava richiesto entro il 31 gennaio 2015, per l’anno in corso c’è tempo fino al 31 gennaio 2016).

Gli aventi diritto all’assegno per il terzo figlio devono presentare la domanda al Comune di residenza presentandosi anche ai Caf convenzionati allegando la seguente documentazione:

  • fotocopia dell’attestazione ISE/ISEE aggiornata all’ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF;
  • modulo di domanda;
  • copia di documento di identità valido.

L’assegno terzo figlio 2015 viene concesso dal Comune di residenza e pagato dall’INPS a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano i requisiti necessari oppure dal 1° giorno del mese in cui si verifica il requisito della presenza dei tre figli minori mentre il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’ISE o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza dei tre figli minori.

L’assegno corrisposto varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare e dell’indicatore ISE. Per una famiglia composta da 5 persone, l’importo dell’assegno varia da un minimo ad un massimo di:

  • 375,00 € per un massimo di tredici mensilità: per reddito familiare annuo fino a 13.784,94;
  • 282,04 € per un massimo di tredici mensilità: per reddito familiare annuo fino a 24.377,39.

L’assegno di maternità invece è un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.

  • cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
  • cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
  • carta di soggiorno;
  • permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre.

In alcuni casi particolari, se la madre non può richiedere l’assegno, il beneficio può essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall’adottante, dall’affidatario preadottivo o dall’affidatario non preadottivo.

I requisiti per ottenere l’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).

Il valore dell’ISE non deve superare Euro 32.222,66 annui con riferimento ai nuclei familiari composti da tre persone (attenzione questo importo fa riferimento 2009 quindi andrà rivalutato al 2014/2015). Per nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbono applicarsi le maggiorazioni, tale somma è riparametrata secondo i criteri fissati dall’allegato A del decreto 452/2000 come modificato dal decreto 337/2001.

L’ìmporto massimo per l’assegno è complessivamente pari ad euro 1.545,55 in caso di madre non è lavoratrice.

In caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione; se l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione sono di importo superiore rispetto all’importo dell’assegno, l’assegno viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale).

L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.

La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

In genere, gli uffici dei Comuni rendono disponibili i modelli di domanda che possono essere utilizzati per la richiesta dell’assegno, che dovranno contenere:

  • la dichiarazione sostitutiva unica oppure l’attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegno;
  • o una autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
    • i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell’assegno (residenza, cittadinanza e così via);
    • di non avere diritto per il periodo di maternità all’indennità di maternità dell’Inps ovvero alla retribuzione;
    • diversamente, dev’essere indicato l’importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;
    • di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l’assegno di maternità a carico dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall’art. 49 della Legge n. 488/99).

Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

L’assegno è pagato dall’Inps dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento.

Per ogni chiarimento in merito rivolgetevi all’ufficio preposto del comune e in aggiunta potete collegarvi al sito dell’INPS dove ci sono delucidazioni in merito.

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