L’IMU enti non commerciali in comodato d’uso

Di 4 Febbraio, 2015 0 0
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Omino Volontario Secondo l’articolo 7 del Dlgs 504 del 1992 (quello dell’imposta municipale sugli immobili) l’esenzione sul tributo si applica sugli immobili utilizzati direttamente dagli enti non commerciali, per lo svolgimento di una serie di attività assistenziali, culturali etc, concetto ribadito anche con l’introduzione dell’Imu.

L’esenzione si applica se si verificano  tre requisiti. Il primo requisito dice che l’ente utilizzatore deve essere un “ente no profit” e il possessore deve coincidere con l’utilizzatore (Cassazione sentenze n. 429/2006 e n. 19/2007). Il secondo requisito è inerente all’attività effettivamente ivi svolta che deve necessariamente essere una di quelle che usufruiscono dell’agevolazione. Il terzo requisito prescrive che le attività ivi esercitate devono essere “non commerciali”, quindi attività prive di scopo di lucro così come descritte nel D.M. 200 del 2012 (per gli immobili che sono ad uso promiscuo l’esenzione si applica solo nella parte effettivamente utilizzata dall’associazione non profit).

Cosa succede se il locale viene concesso in comodato gratuito ad un altro ente non commerciale che svolge comunque una delle attività “agevolate”?

Secondo una risoluzione del Ministero dell’economia, la 4 del 2013 , il comodato alle condizioni sopra descritte non annulla il diritto dell’esenzione, proprio perché la concessione gratuita dell’immobile non costituisce una manifestazione di ricchezza e di capacità economica che, al contrario, avrebbe giustificato l’imposizione (Risoluzione ministeriale 4/df-2013).

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2221 del 2014, confermando una sentenza del 2008 (la n. 22201), nello specifico caso, aveva ribadito invece che deve escludersi l’esenzione per i beni immobili non direttamente utilizzati per lo scopo istituzionale, indipendentemente dalla natura, gratuita od onerosa, con la quale ne risultasse ceduto ad altri l’utilizzo.

Il beneficio quindi resiste solo nel caso in cui l’immobile sia concesso in comodato ad altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente, trattandosi in questo caso solo di una particolare modalità di svolgimento dell’attività agevolata da parte dello stesso proprietario.

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