Il nuovo balzello statale ….

Di 3 Febbraio, 2015 0 0
Tempo di lettura: 2 Minuti

Classic Car 150 Con la Legge di Stabilità 2015 (la n.190 del 23 dicembre 2014, in particolare con l’articolo 1 comma 666), il Governo ha abolito l’agevolazione sul bollo per i veicoli di età compresa tra i 20 e i 30 anni.

Come sappiamo, il bollo è una tassa regionale ed ogni Regione decide in proprio le esenzioni, riduzioni e le modalità di pagamento che devono comunque rispettare i limiti fissati dalla normativa statale, ma nonostante i paletti fissati per legge, ci troviamo con diverse imposizioni fiscali a seconda della Regione in cui si risiede. Oltre ad una mera questione economica possiamo trovarci con diversi regolamenti. Ad esempio in caso di perdita di possesso dell’autoveicolo in seguito ad un furto, ogni regione decide la prassi da seguire per evitare il pagamento del bollo ma alcune non si accontentano di una regolare denuncia ai Carabinieri, nonostante sia un atto con data certa, ma ci obbligano ad  accompagnarla con la relativa annotazione al PRA, con il pagamento della relativa imposta di bollo (come succede dal 2013 nel Lazio, dove il consiglio regionale ha addirittura approvato una legge che in caso di perdita di possesso, se manca la relativa annotazione sul registro del PRA, impone comunque il pagamento del bollo), nonostante ci siano leggi e risoluzioni giuridiche che vanno nella direzione opposta.

Comunque tornando al bollo, sappiate che sono considerati veicoli storici ultra-ventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:

  • costruiti da oltre vent’anni (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Su questi veicoli fino a dicembre 2014 erano previste agevolazioni fiscali, ma a decorrere dal 2015 queste perdono consistenza e sono nuovamente assoggettati al pagamento della tassa ordinaria (con la tariffa più alta) , a prescindere anche dal fatto che siano circolanti o ferme.

Si era in attesa di un ravvedimento da parte dello Stato o almeno di una riforma che coinvolgesse tutte le regioni, invece nulla è stato fatto.

Purtroppo La Regione Abruzzo ha deciso di non confermare l’agevolazione del bollo sulle auto storiche ultraventennali. Attualmente sono esentate solo quelle ultratrentennali e per i disabili “per tutti i veicoli, esclusi quelli ad uso professionale, a decorrere dal trentesimo anno dalla loro costruzione. Se questi veicoli vengono posti in circolazione sono soggetti ad una tassa di circolazione forfetaria annua di Euro 31,24 per gli autoveicoli e Euro 12,50 per i motoveicoli. Tutti i veicoli ultraventennali, eventualmente esentati dal pagamento negli anni precedenti, dovranno pagare il bollo auto come disposto dall’art. 1 comma 666 della legge 190 del 2014, fino al raggiungimento dei trent’anni.

Nessun Commento Presente.

Rispondi