Proposta di deliberazione su iniziativa popolare

Di 11 Ottobre, 2014 0 0
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DocumentiCome qualcuno di voi già sa’, stiamo procedendo alla raccolta firme per la richiesta di equiparazione degli immobili concessi in comodato d’uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta ad abitazione principale e quindi soggette alle relative agevolazioni (esenzione o detrazioni). Chiunque vuole partecipare può farlo compilando il modulo sottostante. Anche chi è contro può lasciare un commento.

In questi ultimi anni, come sapete, sono state innalzate sia le aliquote sia il moltiplicatore. La formula per il calcolo dell’IMU (come ricordo i proprietari dell’abitazione principale ne sono esenti) ormai la conoscete, si prende la rendita catastale (se non c’è generalmente si prendono i mq e li si moltiplicano in base al valore predefinito assegnato a quella zona del PRG dove ricade l’immobile) la si aumenta di un 5% (variazione introdotta dal Governo Prodi) e poi la si moltiplica per 160 (grazie al Decreto Salva Italia del Governo Monti, visto che precedentemente quando l’imposta si chiamava ICI, il moltiplicatore era 100). Questo valore lo si moltiplica per l’aliquota ordinaria che è stata aumentata proprio l’anno scorso dall’attuale amministrazione.

Nella tabella qui sotto abbiamo ricostruito le aliquote storiche:

 20072008-2011201220132014
Nome ImpostaICIICIIMUIMUIMU
Aliquota ordinaria5,5 ‰5,5 ‰7,6 ‰8,6 ‰8,6 ‰
Aliquota abitazione principale5 ‰5 ‰4 ‰4 ‰4 ‰
Esenzione per abit. princ. (escluso cat. A/1, A/8 e A/9)NOSISISISI
Detrazione per abit. princ. (cat. A/1, A/8 e A/9)-103,29 €-103,29 €-200,00 €-200,00 €-200,00 €
Ulteriori detrazioni per abit. princ. cat. A/1, A/8 e A/9 (x numero di figli)NONO-50,00 €-50,00 €NO
Rivalutazione rendita catastale+5%+5%+5%+5%+5%
Moltiplicatore rendita catastalex100x100x160x160x160

Dalla tabella si capisce che l’imposta in questi anni si è principalmente trasferita sulle seconde case, termine che include anche quelle che “tecnicamente” non lo sono e che sono in comodato d’uso gratuito. Riassumendo a grandi linee:

  • i proprietari delle abitazioni principali (escluso le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) sono esenti dalla tassazione dal 2008;
  • i proprietari delle abitazioni principali che appartengono alle categorie prima escluse (A/1 signorili, A/8 ville e A/9 castelli) hanno visto ridurre l’aliquota, passata dal 5‰ al 4‰ e anche se è aumentato il moltiplicatore (passato da x100 a x160) possono detrarre un importo pari a -200€ sul dovuto e, anche se fino al 2013, hanno potuto detrarre altri -50€ per ogni figlio al di sotto dei 26 anni;
  • coloro che invece vivono in comodato d’uso gratuito si sono visti l’aliquota passare dal 5,5‰ all’8,6‰, e il moltiplicatore passare da x100 a x160, senza diritto ad alcuna detrazione. A peggiorare la questione c’è il fatto che, mentre a tutti gli altri sono concesse detrazioni sulla nuova imposta TASI, coloro che vivono in questi appartamenti dovranno pagare l’aliquota massima, uguale a quella applicata alle altre abitazioni, senza diritto ad alcuna detrazione. L’aliquota totale IMU+TASI pagata da questi “soggetti” è quindi il 9,6‰. In soldoni, in maniera che sia ancora più chiaro. Se ipotiziamo una rendita di 350€ (un normale appartamento di 100mq) questi soggetti fino al 2011 pagavamo 202,12 € di ICI, nel 2012 pagavano 446,88 € di IMU, nel 2013 pagavano 535,68 € (IMU + 30c€ al mq, di queste 60€ sono direttamente imputabili all’aumento dell’aliquota deciso dal Consiglio Comunale nel 2013) e quest’anno pagheranno tra IMU e TASI 564,48 € ossia un +279,28% rispetto al 2011 (+250,2 % se consideriamo la sola imposta sulla casa).

Alla luce di quanto descritto, i sottoscrittori, presentano, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Comunale della Città di Balsorano, l’allegata proposta di deliberazione relativa alla:

“richiesta di equiparazione degli immobili concessi in comodato d’uso gratuito ai parenti di primo in linea retta, ad abitazioni principali (quindi esenzione) o con l’applicazione dell’aliquota agevolata (4‰) e relative detrazioni spettanti alle stesse, ivi incluse le pertinenze collegate (solo categorie C/2, C/7, C/8), ad eccezione di quelli classificati con categoria catastale A/1, A/8 e A/9, con presentazione di apposita autocertificazione”.

Si precisa che con l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) entrata in vigore con il D.L. 201/2011 nell’articolo 13, (cosiddetto decreto Salva-Italia) e convertito in legge n. 214/2011, i comuni possono “equiparare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio”.

Si fa presente che tale beneficio è già concesso dai Comuni di:

  • Civitella Roveto con regolamento IMU, art. 10 , approvato dal Consiglio Comunale di Civitella Roveto il 29.5.2014, che stabilisce: “…immobili dati in comodato d’uso – L’unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, è assimilata alla abitazione principale. Tale agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare, limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente il valore di euro 500. Il contribuente deve presentare apposita autocertificazione per usufruire dell’agevolazione suindicata”;
  • Capistrello con regolamento art. 5 – abitazione principale e sue pertinenze, comma 5 “sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado con residenza e dimora abituale nell’abitazione. Per poter beneficiare dell’aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti di primo grado, il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il 31 dicembre dell’anno di utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune. …. La comunicazione varrà sino al permanere delle condizioni previste”;
  • Avezzano, con regolamento IMU dichiara “… sono equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse, con regolare contratto di comodato d’uso gratuito scritto e registrato, dal soggetto passivo dell’imposta, con reddito ISEE inferiore ad €. 12.000,00, a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare”;
  • anche a Sora, a detta di terze persone, queste case sono equiparate ad abitazione principale.

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