Le agevolazioni fiscali per la famiglia (anno 2017)

Di 20 Aprile, 2017 0 0
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Gli individui in povertà assoluta, dal 2007 al 2016, in Italia sono più che raddoppiati passando dal 3,15% al 7,6%. In questi ultimi anni le pensioni hanno protetto gli anziani molto più di quanto i lavori malpagati abbiano remunerato i giovani. In un periodo come questo ogni possibilità va sfruttata. Quindi come fatto anche recentemente e più volte, elenchiamo alcune delle agevolazioni per le famiglie per informare la cittadinanza dei loro diritti ed evitare che possano essere trascurati.

È un vero peccato che, nonostante i continui solleciti, l’amministrazione non pubblicizzi queste agevolazioni, dimostrando una volta per tutte che l’attenzione verso il sociale di questa amministrazione è rasente al nulla. Nel nostro programma, che verrà descritto e pubblicato a breve, abbiamo per l’appunto previsto l’obbligo da parte dell’amministrazione di pubblicare con tutti i mezzi a disposizione (sito ufficiale, manifesti e volantini) ogni agevolazione riservata ai cittadini.

Abbiamo voluto quindi elencare le agevolazioni raggruppandole per titolo così da non rendere eccessivamente lungo l’articolo.

Il nuovo Reddito di Inclusione

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Il 9 marzo scorso il Senato ha approvato la legge delega per il contrasto alla povertà che prevede come cardine il Reddito di inclusione (REI) ovvero un contributo monetario che prenderà posto dell’attuale Sia (Sostegno per l’inclusione attiva) e coinvolgerà 70 mila famiglie povere nella quali vivono in media due figli minori ai quali viene riconosciuto un contributo di 320 €, che può arrivare a 480 € in caso di genitore singolo, erogato direttamente in una carta di credito a cadenza bimestrale.

Per ottenere il contributo è necessario un Isee non superiore ai 3000 € ma sussiste l’obbligo da parte del capo famiglia di aderire ad un progetto di inclusione sociale e lavorativa che dovrà essere attivato dai Comuni e dalle Regioni. I programmi saranno di vari natura in particolare oltre alla partecipazione ai programmi di re-impiego lavorativo anche programmi che impegnino il genitore alla cura dei figli (partecipazione scolastica, cure sanitarie, programmi di prevenzione e profilassi).

Come detto il contributo sarà erogato bimestralmente e il suo valore sarà calcolato come differenza tra il reddito della famiglia e un valore soglia di povertà ma probabilmente non potrà superare i massimi riconosciuti per l’assegno sociale che oggi è fissato a 485 €.

La durata dell’agevolazione è di un anno trascorso il quale dovrà seguire una pausa di 6 mesi prima di ottenere una nuova agevolazione fino a quanto si mantengono i requisiti di reddito.

La nuova SIA (sostegno per l’inclusione attiva)

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È ancora attiva la Sia, introdotta nel 2013 nella 12 grandi città e poi successivamente estesa a livello nazionale a partire dal 2 settembre 2016 (sufficientemente pubblicizzata anche dal nostro sito) ovvero il contributo per i nuclei familiari in difficoltà con l’obbligo di impegnarsi in un percorso di attivazione sociale e lavorativa con l’obiettivo di favorirne l’occupazione. Verrà comunque sostituito dal reddito di inclusione nel momento in cui questo si avvierà a pieno regime.

Anche in questo caso è richiesto un Isee non superiore ai 3 mila € ai quali è possibile aggiungere fino a 600 € qualora si percepisca altre indennità, assistenziali e previdenziali. Il beneficio non si può richiedere se nel nucleo familiare è presente qualcuno che percepisce trattamenti di disoccupazione e neanche se si possiedono automobili o motociclette acquistate recentemente.

Altra condizione necessaria è la presenza di almeno un minorenne o di un figlio disabile o di una donna in stato di gravidanza con data di presunta del parto inferiore a quattro mesi. Deve inoltre risiedere in Italia da almeno due anni ed essere cittadino italiano o comunitario o un suo familiare deve avere il permesso di soggiorno o il permesso comunitario per soggiornanti di lungo periodo.

Se si hanno quindi tutti questi requisiti si deve compilare il modulo predisposto dall’Inps e consegnarlo al Comune di residenza (il quale potrà scegliere in autonomia le modalità e i tempi di consegna anche affidandosi ai Caf o ad altri uffici pubblici) che effettuerà i primi controlli su quanto ivi dichiarato. Se tutto in regola la domanda verrà girata all’Inps che eseguirà un nuovo controllo e attribuirà al richiedente un punteggio che dovrà andare dai 45 ai 100 punti (il massimo).

L’Inps quindi fornirà contemporaneamente ai Comuni e all’ufficio postale (che dovrà rilasciare la carta di credito) l’elenco delle famiglie beneficiare.

Il beneficio mensile parte dagli 80 € per le famiglie mono componenti e sale di 80 € per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di 400 € per le famiglie composte da 5 o più elementi. Anche in questo caso gli importi vengono accreditati bimestralmente ma sono utilizzabili esclusivamente nei negozi di alimentari, farmacie e parafarmacie o per pagare le utenze domestiche (elettricità o gas).

Il contributo però obbliga ad impegnarsi a partecipare ad un progetto di attività che dovrà essere messo a punto dal Comune entro 60 giorni dalla prima erogazione.

Sconto tasse universitarie

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La recente legge di bilancio ha regolato le tasse universitarie inserendo un contributo omnicomprensivo per gli studenti iscritti ai corsi di laurea breve e magistrale.

L’agevolazione prevede l’esonero delle tasse rivolto a tutti gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un Isee inferiore o uguale a 13000€ e sono iscritti all’università da un numero di anni non superiore alla durata del corso incrementato di uno. Gli studenti iscritti al primo anno devono aver raggiunto entro il 10 agosto del primo anno almeno 10 crediti, mentre gli studenti iscritti agli anni successivi devono aver ottenuto almeno 25 crediti nei 12 mesi antecedenti al 10 agosto.

Anche per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un Isee superiore ai 13001 € ma comunque inferiore ai 30000 hanno comunque diritto ad una riduzione ma devono aver maturato gli stessi crediti precedentemente descritti.

Bonus bebè o assegno di natalità

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Istituito dalla legge di stabilità del 2015, il bonus bebè o assegno di natalità consiste in un assegno annuale per ogni figlio nato o adottato (anche in affido temporaneo) dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 è ammonta a 960 € (80 € mensili) da erogare fino al compimento del terzo anno di età del figlio.

Anche in questo caso tra i requisiti si annovera il reddito familiare che non potrà essere superiore ai 25 mila € ed è quindi necessario presentare la Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) che contiene tutte le informazioni sulla situazione economica della famiglia. Nel caso di famiglie con Isee inferiore ai 7 mila € il contributo raddoppia e passa a 1920 € annuali (160 € mensili).

È possibile quindi presentare sia un’Isee corrente (qualora si riscontri una consistente riduzione del reddito) che ha validità due mesi (al termine se non correlato da altro Isee si applica quello precedente) o quello ordinario che ha durata più lunga

La domanda può essere inoltrata quindi anche nel 2017 dai genitori naturali o adottivi che hanno cittadinanza italiana o europea o in possesso di regolare permesso di soggiorno o a coloro che hanno la carta di soggiorno permanente per familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Ue.

La domanda dell’assegno va presentata per ogni figlio (in caso di gemelli vanno quindi presentate due domande distinte) in via telematica entro il 90 giorno dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore. Se la domanda viene presentata in ritardo si perdono i contributi maturati visto che la scadenza è comunque fissata al terzo anno di età del figlio.

Bonus mamma domani

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Novità del 2017 è l’introduzione del bonus “mamma domani” istituito con la legge di bilancio. A differenza dell’assegno di natalità il contributo non è legato al reddito. Si tratta di un contributo di 800€ versato in un’unica soluzione che viene riconosciuto alla nascita del figlio o all’atto dell’adozione ed è cumulabile con altri incentivi per la natalità.

La domanda può essere inoltrata al compimento del settimo mese di gravidanza (anche se poi non si verifichi il parto) o all’atto dell’adozione con l’unico requisito sulla cittadinanza italiana o europea o permesso di soggiorno o ai soggiornanti di lungo periodo o ai rifugiati politici.

Il premio è corrisposto dopo il settimo mese di gravidanza e segue la domanda che dovrà essere inoltrata all’Inps con allegata la certificazione del Servizio sanitario con attestata la nascita presunta del figlio. Se la domanda è fatta dopo la nascita è necessario presentare un’autocertificazione con indicata la data di nascita del figlio e le generalità. In caso di adozione o affidamento è necessario presentare la domanda del provvedimento giudiziario.

Il premio è corrisposto in un’unica soluzione al verificarsi dell’evento quale gravidanza, parto, adozione o affidamento.

Voucher per asili nido e baby sitter

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La legge permette alla madre lavoratrice di chiedere al termine del periodo di congedo parentale ma entro e non oltre gli 11 mesi successivi (o in alternativa al congedo entro sei mesi) l’emissione di voucher utilizzabili per il pagamento dei servizi di baby sitter oppure da utilizzare per il pagamento dei servizi per l’infanzia anche verso i privati se accreditati. Se si tratta di più figli, i limiti mensili precedentemente indicati vanno comunque rispettati.

Tra i requisiti vi è quello che indica come beneficiari le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale (sia dipendenti pubblici che privati) e possono richiederlo anche se lo hanno già usufruito mentre ne sono escluse le madri lavoratrici che hanno l’esenzione totale al pagamento dei servizi per l’infanzia o che fruiscono del contributo concesso dal Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Il contributo è fissato ad un massimo di 600€ per un periodo non superiore ai 6 mesi e verrà erogato dopo l’accoglimento della domanda, accedendo al sito dell’Inps nella sezione “appropriazione bonus” e scegliere a quale bonus si vuole aver diritto tra voucher o pagamento dei servizi e per quanti mesi.

Per i voucher essendo contributi lavorativi è necessario indicare la data presunta di inizio e fine della prestazione lavorativa e il codice fiscale del prestatore/prestatrice.

Se si tratta del pagamento dei servizi per l’infanzia, il contributo viene elargito direttamente dall’Inps alla struttura scelta dalla madre (scelta comunque da un elenco messo a disposizione dall’Inps) dietro documentazioni attestante l’effettiva fruizione fino al raggiungimento dei 600€.

Assegno di maternità

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I lavoratori precari, discontinui o atipici (madre o padre naturale o adottivo) ha diritto per ogni figlio nato o affidato a un assegno di maternità, di importo annualmente soggetto a rivalutazione secondo le tabelle istat, a carico dello Stato. Per il 2017 ammonta a 2086,24 €.

I requisiti per accedere all’assegno:

  • aver accumulato almeno tre mesi di contribuzione per la maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti al parto o all’ingresso del bambino;
  • se disoccupata, e quindi se ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il periodo tra la data della perdita del diritto e la data del parto (o ingresso del bambino) non deve essere superiore al periodo di fruizione delle prestazioni godute e comunque non superiore a 9 mesi;
  • se durante il periodo di gravidanza si è interrotto il rapporto di lavoro (anche dopo le dimissioni) la madre deve aver accumulato almeno tre mesi di contribuzione per la maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti al parto o all’ingresso del bambino.

Il padre può reclamare questi diritti solo in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affido esclusivo.

La domanda va presentata all’Inps entro sei mesi dalla nascita e dall’entrata del bimbo nel nucleo familiare.

Assegno di maternità di base

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Introdotto nel 2011 si tratta di una prestazione a carico direttamente dei Comuni rivolto a tutte le donne non occupate che non beneficiano di alcuna indennità di maternità e che hanno un reddito Isee inferiore ai 16995,95 € se il nucleo familiare è composto da tre persone.

L’assegno ammonta a 338,89 € per un massimo di cinque mesi fino a raggiungere un importo di 1694,45 €.

La domanda va presentata nel proprio comune di residenza entro sei mesi dalla nascita e dall’entrata del bimbo nel nucleo familiare e accertati i requisiti, quest’ultimo comunicherà i dati all’Inps.

Assegno per le famiglie numerose

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L’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli è stato introdotto nel 1998 e modificato secondo l’ultima interpretazione nel 2015.

Viene erogato dall’Inps ma la domanda va fatta al Comune di residenza.

Il diritto si attiva in presenza di almeno tre figli minori (adottivi o naturali) che siano componenti del nucleo familiare e l’assegno viene riconosciuto anche ai genitori singolo, separati o divorziati.

È necessario risiedere nel comune dove è stata presentata la domanda, essere cittadino italiano o comunitario o possedere il permesso di soggiorno di lungo periodo.

La domanda va presentata entro il mese di gennaio dell’anno seguente (per il 2017 la domanda va presentata entro gennaio 2018).

Una volta accertati i requisiti la domanda viene inoltrata all’Inps che verserà quanto dovuto a cadenza semestrale a luglio e a gennaio.

L’importo è relativo all’Isee ordinario e alla Dsu (dichiarazione sostitutiva unica). Se l’Isee è inferiore ai 8555,99 € l’importo massimo dell’assegno è 141,30 € e viene pagato per 13 mensilità per un totale massimo di 1836,90 €. L’assegno decresce all’aumentare dell’Isee fino a raggiungere il minimo erogabile che è di 10 € annuali.

L’importo è comunque ricalcolato in base all’effettivo periodo in cui si ha diritto all’assegno (a partire dall’inserimento del terzo figlio o al compimento del 18 anno di età di uno dei figli qualora i minorenni restanti siano in numero inferiore a tre).

La domanda può essere gestita anche tramite Caf che si occuperanno di inoltrarla al Comune di residenza.

Sconto utenze domestiche

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Le famiglie a basso reddito possono usufruire di sconti sulle bollette di luce e gas.

Le domande vanno presentate ai Caf e trasmesse al distributore che dopo aver verificato i requisiti comunicherà lo sconto al richiedente.

I requisiti di reddito sono relativi ad un Isee inferiore ai 8107,50 € mentre per disagio fisico (per coloro che utilizzano macchinari salvavita) non occorre ISEE. Per famiglie numerose con almeno 4 figli a carico è pari a 20000,00 €.

L’ammontare del bonus dipende dal numero di componenti della famiglia anagrafica e aggiornato annualmente. Per il 2017 ammonta a 112€ per le famiglie con 1 o 2 persone che sale a 137 € per le famiglie composte da 3 o 4 persone fino ad arrivare a 165 € per le famiglie oltre i quattro componenti.

Il bonus si applica direttamente alla bolletta e ratealizzato per i successivi 12 mesi dalla domanda. Al termine di 12 mesi, se sussistono le condizioni, la richiesta va replicata.

Anche per il gas è previsto uno sconto che dipende dal numero dei componenti e dalla zona climatica di residenza (A/B, C, D, E ed F). L’agevolazione va dai 72 ai 184 € ed è utilizzabile per l’acqua sanitaria, uso cottura e riscaldamento. L’importo per il riscaldamento è fissato a 31 € per tutte le fasce climatiche. Per le famiglie numerose composte da 4 o più componenti il bonus sale da 48€ per l’acqua calda e l’uso cottura e varia dai 100 a 266€ se si utilizza il gas anche per il riscaldamento (variabile sempre in base alla zona climatica).

Anche qui lo sconto viene ripartito sulla bolletta per 12 mesi ad eccezioni degli impianti centralizzati dove viene erogato con un bonifico.

Bonus Gas Zona climatica
A/B C D E F
Famiglie fino a 4 componenti
Acqua calda sanitaria e uso cottura 31 31 31 31 31
Acqua calda sanitaria e uso cottura + Riscaldamento 72 89 117 146 184
Famiglie oltre i 4 componenti
Acqua calda sanitaria e uso cottura 48 48 48 48 48
Acqua calda sanitaria e uso cottura + Riscaldamento 100 130 170 207 266
Bonus Elettrico Euro
Famiglie composte da 1 o 2 componenti 112
Famiglie composte da 3 o 4 componenti 137
Famiglie composte oltre 4 componenti 165

Sconto canone tv per gli anziani

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Gli anziani che hanno compiuto 75 anni e hanno un reddito inferiore a 6713 € hanno diritto all’esenzione del canone TV compilando l’apposito modulo fornito sul sito dell’agenzia delle entrate.

La richiesta va accompagnata da una copia di un documento e spedita o consegnata a mano entro il 30 aprile dell’anno di riferimento (per il 2017 la scadenza è il 30 aprile 2017).

Per coloro che invece compiono gli anni dopo il 1 luglio devono presentare una dichiarazione sostitutiva entro il 31 luglio dello stesso anno.

Per tutti gli anni successivi, qualora permangono i requisiti reddituali, la domanda non va replicata.

Abbonamento telecom ridotto

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Anche su canone telecom è prevista un’agevolazione che permette la riduzione del canone di abbonamento del 50% destinata ai titolari di un contratto telefonico per un telefono fisso qualora il reddito Isee sia inferiore a 6713,93 € e godano contemporaneamente di uno di questi requisiti:

  • capofamiglia disoccupato;
  • presenza nel nucleo familiare di una persona che percepisce una pensione di invalidità civile o pensione sociale;
  • presenza di un anziano con età superiore ai 75 anni

La seconda agevolazione consiste nell’esenzione totale dell’abbonamento della linea telefonica rtg qualora in famiglia ci sia una persona sorda.

La terza, qualora si è in possesso della Carta acquisti (oppure beneficiari di una Carta acquisti nel caso in cui i titolari siano persone diverse appositamente delegate dai beneficiari maggiori di 65 anni oppure beneficiari di una Carta acquisti e in presenza di minori di 3 anni), e prevede il blocco del canone mensile a 14,57 €.

L’ultima agevolazione riguarda la navigazione internet per le persone cieche totali o la presenza di un soggetto cieco totale nel nucleo familiare. Anche in questo caso, le agevolazioni si dividono in tre tipologie: riduzione del 50% dell’importo mensile di abbonamento della componente Adsl dell’offerta per chi ha una linea Adsl di tipo Flat o semiflat; la navigazione internet gratuita per almeno 90 ore mensili per chi ha sottoscritto un’offerta Adsl a consumo; la navigazione internet gratuita per chi utilizza collegamenti “dial up” su linea tradizionale o Isdn.

Spese mediche (con franchigia di 129 €)

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Le spese sanitarie detraibili sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. La spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali va certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario.

Le spese sono detraibili anche per il 2016 nella misura del 19% per la parte che supera l’importo di 129,11 €.

Per le spese mediche detraibili, occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

  • la spesa sostenuta per i ticket potrà essere documentata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all’importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
  • lo stesso vale per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica; in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere – a richiesta degli uffici – un’autocertificazione attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell’avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell’anno;
  • la fattura per le spese relative a prestazioni specialistiche.

La detrazione Irpef del 19% spetta per le spese sostenute per:

  • prestazioni chirurgiche;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • prestazioni specialistiche;
  • acquisto o affitto di protesi sanitarie;
  • prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
  • ricoveri collegati a una operazione chirurgica o degenze.

In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere indicate separatamente nella documentazione rilasciata dall’Istituto.

La detrazione vale anche per:

  • acquisto di medicinali;
  • spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici, purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura Ce;
  • spese relative al trapianto di organi;
  • importi dei ticket pagati se le spese sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19% anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa (fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, eccetera);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista.

Altre misure

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Tra le altre misure elenchiamo:

  • gli sgravi Irpef per i familiari a carico (fino a quando il familiare raggiunge il limite di reddito pari a 2840 €);
  • la detrazione del 19%:
    • sulle spese sostenute per l’istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione;
    • sulle spese sostenute per le attività sportive dei ragazzi (massimo 210 € per ciascun ragazzo);
    • sulle spese sostenute sui canoni di locazione e per i contratti di ospitalità degli studenti universitari (massimo 2633 €);
    • sulle spese sostenute per i premi per l’assicurazione vita e infortuni (massimo 530 €);
    • sulle spese sostenute per i premi sul rischio morte o invalidità superiore al 5% (massimo 530€);
    • sulle spese sostenute per i premi assicurazione rischio autosufficienza (massimo 1291,14 €);
    • sulle spese sostenute spese sanitarie esenti dalla spesa sanitaria pubblica (franchigia 129,11 € e massimale di 6197,48 €);
    • sulle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale per i non autosufficienti (massimo 2100 € se il reddito è inferiore ai 40 mila €);
    • sulle spese sostenute per gli interessi passivi e oneri accessori mutui acquisto casa per l’abitazione principale (massimo 4000 €);
    • sulle spese sostenute per gli interessi passivi e oneri accessori mutui acquisto casa per altre case (massimo 2065,83 €);
    • sulle spese sostenute per gli interessi passivi e oneri accessori per le spese di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici (massimo 2582,28 €);
    • sulle spese sostenute per gli interessi passivi e oneri accessori mutui agrari;
    • sulle spese sostenute per i funerali (massimo 1550 € per familiare);
    • sulle erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità (massimo 2065,83 €);
    • sulle erogazioni a favore delle associazioni sportive dilettantistiche (massimo 1500,00 €);
    • sulle erogazioni per i contributi associativi a società di mutuo soccorso (massimo 1291,14 €);
    • sulle erogazioni a favore di associazioni di promozione sociale (massimo 2065,83 €);
    • sulle erogazioni a favore di attività culturali e artistiche;
    • sulle spese sostenute per la manutenzione, protezione e restauro di beni culturali vincolati sostenute da soggetti obbligati (massimo 2% del reddito di riferimento);
    • sulle erogazioni a favore delle fondazioni operanti nel settore musicale (massimo 2% del reddito di riferimento);
    • sulle spese veterinarie animali di compagni o pratica sportiva (franchigia 129,11 € e massimo di 387,34 €);
    • sulle spese sostenute per i servizi per i soggetti sordi;
    • sulle erogazioni a favore di istituti scolastici per innovazione tecnologia, edilizia scolastica e ampliamento dell’offerta formativa;
    • sulle spese sostenute dai genitori per l’asilo nido (massimo 632 € a figlio);
    • sulle erogazioni a favore dei partiti politici (tra 30 e 30 mila €);
    • deduzione dal reddito sui contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (anche familiari a carico);
  • detrazione del 26% sulle erogazioni a favore delle onlus o per iniziative umanitarie, religiose o laiche (massimo 30 mila €);
  • deduzione dal reddito per:
    • l’assegno periodico al coniuge in caso di separazione legale, scioglimento o annullamento del matrimonio;
    • per i contributi obbligatori per gli addetti ai servizi domestici e familiari (massimo 1549,37 €);
    • per le erogazioni liberali a istituzioni religione (massimo 1032,91 €);
    • per le spese mediche generiche e di assistenza specifica dei portatori di handicap (anche per familiari non a carico);
    • per i contributi a fondi integrativi al Ssn (anche per familiari a carico, nei limiti della quota non dedotta) (massimo 3615,20 €);
    • per i contributi per i paesi in via di sviluppo (massimo il 2% del reddito di riferimento);
    • per le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute (massimo il 10% del reddito di riferimento);
    • per le erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca pubblica, enti parco regionali e nazionali;
    • per le somme tassate in anni precedenti che sono state restituite all’ente che le ha erogate;
    • per le rendite, vitalizi, assegni alimentari, canoni, livelli, e censi gravanti sui redditi degli immobili, indennità corrisposte per la perdita dell’avviamento, somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente, 50% delle imposte arretrate, erogazioni liberali per oneri difensivi dei fruitori del patrocinio legale gratuito dello Stato, 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri;
    • per i contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali
    • per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (massimo 20% delle spese fino a 300 mila €);
  • spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazione di immobili) secondo i seguenti limiti:
    • 48 mila euro per spese sostenute dal 2005 al 25/6/2012 96 mila euro per spese sostenute dal 26/6/2012 al 31/12/2016 (per il 2012 al netto di quelle sostenute fino al 25/6/2012 nel limite di 48 mila euro);
    • detrazione del 36% per spese sostenute nel 2005, nel 2006 (fatture dall’1/10/2006 al 31/12/2006 o prima dell’1/1/2006), dal 2007 al 25/6/2012;
    • detrazione del 50% per spese sostenute Dal 26/6/2012 al 31/12/2016;
  • spese per interventi antisismici in zone ad alta pericolosità secondo i seguenti limiti:
    • detrazione del 65% per spese sostenute dal 4/8/2013 al 31/12/2016 fino a 96 mila euro per ciascuna costruzione adibita ad abitazione principale o ad attività produttive;
  • spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (acquisto o assegnazione di immobili in edifici ristrutturati) secondo i seguenti limiti:
    • si calcola sul 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione fino a:
      • 48 mila euro per acquisti dal 2005 al 2006 con edifici ultimati entro il 31/12/2006 oppure dall’1/1/2008 96 mila euro per acquisti dal 26/6/2012 al 31/12/2016;
      • detrazione del 36%: se il rogito è avvenuto nel 2005, dall’1/10/2006 al 30/6/2007 o dall’1/1/2008 al 25/6/2012;
      • detrazione del 50%: per spese dal 26/6/2012 al 31/12/2016.
    • spese per il risparmio energetico secondo i seguenti limiti:
      • detrazione del 55% per spese dal 2008 al 5/6/2013;
      • detrazione del 65% per spese dal 6/6/2013 al 31/12/2016.
    • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti secondo i seguenti limiti:
      • spesa massima di 181818,18 € per spese fino al 5/6/2013 e di 153846,15 € per spese dal 6/6/2013 al 31/12/2016;
    • interventi sull’involucro di edifici esistenti secondo i seguenti limiti:
      • spesa massima di 109090,90 euro per spese fino al 5/6/2013 e di 92307,69 euro per spese dal 6/6/2013 al 31/12/2016;
    • installazione di pannelli solari secondo i seguenti limiti:
      • spesa massima di 109090,90 € per spese fino al 5/6/2013 e di 92307,69 euro per spese dal 6/6/2013 al 31/12/2016;
    • sostituzione di impianti di climatizzazione secondo i seguenti limiti:
      • spesa massima di 54545,45 euro per spese fino al 5/6/2013 e di 46153,84 € per spese dal 6/6/2013 al 31/12/2016;
    • spese per acquisto di mobili, grandi elettrodomestici, forni, apparecchiature con etichetta energetica secondo i seguenti limiti:
      • detrazione del 50% per spese fino a 10 mila € solo se dal 26/6/2012 sono state sostenute spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
    • detrazione per gli inquilini:
      • con contratto stipulato o rinnovato ai sensi della legge 431/1998 con i seguenti limiti:
        • detrazione di 300 € con reddito complessivo non superiore a 15493,71 €;
        • detrazione di 150 € con reddito complessivo tra 15493,72 e 30987,41 €;
      • con contratto convenzionale (articolo 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, legge 431/1998) con i seguenti limiti:
        • detrazione di 495,80 € con reddito complessivo non superiore a 15493,71 €;
        • detrazione di 247,90 € con reddito complessivo tra 15493,72 e 30987,41 €;
      • con contratto stipulato o rinnovato ai sensi della legge 431/1998 e con età compresa tra 20 e 30 anni (abitazione diversa da quella dei genitori) con i seguenti limiti:
        • detrazione di 991,60 € con reddito complessivo non superiore a 15493,71 €;
      • inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale con i seguenti limiti:
        • detrazione di 900 € con reddito complessivo non superiore a 15493,71 €;
        • detrazione di 450 € con reddito complessivo tra 15493,72 e 30987,41 €.
      • detrazioni per canoni di locazione a lavoratori dipendenti che si sono trasferiti per motivi di lavoro (per i primi tre anni) con i seguenti limiti:
        • detrazione di 991,60 € con reddito complessivo non superiore a 15493,71 €;
        • detrazione di 495,80 € con reddito complessivo tra 15493,73 e 30987,41 €;
      • detrazione per l’affitto di terreni agricoli ai giovani con meno di 35 anni:
        • detrazione del 19% sui canoni di affitto fino al massimo di 6318 €, entro il limite di 80 euro a ettaro preso in affitto (con contratto redatto in forma scritta);
      • solo per il 2017:
        • per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, è elevato a € 750 l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19%;
        • deduzione del 20% delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100 mila €, a favore di trust o fondi speciali che operano nella beneficenza School bonus;
        • per le erogazioni liberali fino a 100 mila € effettuate nel 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 % delle erogazioni effettuate, ripartito in 3 quote annuali di pari importo;
        • credito d’imposta per videosorveglianza;
        • detrazione spese arredo immobili giovani coppie;
        • alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute, entro il limite di 16000 €, per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale;
        • detrazione del 19% dell’importo spese per canoni di leasing per abitazione principale ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto, avevano un reddito non superiore a 55 mila €;
        • detrazione Iva a chi nel 2016 ha acquistato un’abitazione di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione del 50% dell’IVA pagata nel 2016;
        • detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative.

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