L’oggettiva inutilizzabilità dei locali invalida la tassa rifiuti (se comprovata) e il disservizio sconta il tributo

Di 7 Marzo, 2017 0 0
Tempo di lettura: 3 Minuti

La Commissione Tributaria Regionale di Napoli con la sentenza n.1256 del 15 febbraio scorso ha nuovamente affermato che l’inutilizzabilità provata dei locali prevale sul soggettivo non uso.

La controversia nasce in seguito ad un reclamo posto da una società privata relativo alla tassa rifiuti, anno di riferimento 2012 (all’epoca Tarsu), in relazione ad un locale per il quale non era stata denunciata la cessazione dell’occupazione avvenuta nello stesso anno, cessazione comunque dimostrabile dall’effettivo stato di degrado in cui questo locale versava (testimoniato dalla relazione e dalle fotografie, se pur datate 2014, con le quali si presumeva il non utilizzato da diversi anni) e dalla cessazione della fornitura di energia elettrica.

In primo grado (presso la commissione tributaria provinciale) vedeva vittorioso il comune secondo la teoria che vede come elemento essenziale la potenzialità a produrre rifiuti prevalere sull’effettivo inutilizzo del locale asserendo inoltre che la relazione prodotta successivamente non dimostrava lo stato di degrado ovvero l’oggettiva inutilizzabilità riferita al 2012.

I giudici di secondo grado si sono invece allineati secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo la quale non sono soggetti alla Tarsu (ovvero all’articolo 62 del D. Lgs 507/1993) i locali che risultano in oggettive condizioni di non utilizzabilità chiarendo che sono esenti dalla tassazione non quelli inutilizzati dal soggetto passivo ma quelli effettivamente inutilizzabili, condizione comprovata ad esempio dal distacco della fornitura dell’energia elettrica e dallo stato di degrado.

Tuttavia i giudici affermano che la relazione asseverata da un tecnico abilitato prodotta in anni successivi non è sufficiente a dimostrare l’effettiva inutilizzabilità del locale a ritroso a meno che non sia possibile risalirne cronologicamente, ovvero a meno che si allegano prove a dimostrazione che l’effettiva inutilizzabilità era già presente nell’anno contestato.

La condizione essenziale quindi affinché un locale possa essere escluso dalla Tarsu (oggi Tari) non è quindi il semplice distacco di utenze o la mancanza di arredo ma la contestuale prova documentale e/o fotografica che, se anche presentata in ritardo, comprovi l’oggettiva inutilizzabilità. Qualora faccia riferimento ad anni precedenti, la relazione deve contenere prove sufficienti a dimostrare che l’effettiva inutilizzabilità sia riferibile al primo anno contestato, in caso contrario l’esenzione parte dall’anno della richiesta di sgravio.

Sempre sulla tassa rifiuti una recente sentenza ha stabilito che l’interruzione del servizio o lo svolgimento difforme alla normativa va rimborsato con un’imposta ridotta a prescindere dalla prova che il contribuente abbia subito o meno un danno, secondo quanto stabilito dal comma 656 della Legge 147/2013 ovverola TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente”.

L’utente aveva preteso il diritto alla riduzione del tributo al 20% poiché nell’anno di riferimento del contenzioso, l’intero territorio comunale era stato caratterizzato da un grave stato emergenziale a causa di un collasso del sistema raccolta e gestione dei rifiuti, fatto che aveva causato l’accumulo di tonnellate di rifiuti e il proliferare di ratti, servizio tra l’altro effettuato in violazione della disciplina della raccolta differenziata.

A questa richiesta l’amministrazione rispondeva che non vi era stata alcuna interruzione del servizio visto che a seguito di un’ordinanza ad adempiere emanata dal sindaco il gestore era stato obbligato a proseguire l’attività di raccolta e gestione dei rifiuti e che le autorità sanitarie non avevano emesso alcun provvedimento formale che certificasse la situazione di pericolo.

Di diverso avviso invece la commissione tributaria la quale dichiarava che il presupposto della tassa rifiuti non sia il materiale svolgimento del servizio ma si identifica nella sua istituzione, e la normativa ha previsto espressamente due condizioni affinché il contribuente possa ottenere la riduzione del tributo:

  • il mancato svolgimento del servizio o lo svolgimento in grave violazione della disciplina di riferimento;
  • l’interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo per persone o ambiente.

Se uno delle due precedenti condizioni si verifica il contribuente ha diritto alla riduzione dell’importo pari ad almeno l’80 per cento della tariffa. Nel caso in discussione il contribuente aveva documentato il disservizio tramite articoli di giornali e provvedimenti dell’autorità sanitaria che dimostravano le gravi disfunzioni del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, accogliendo il riconoscimento del diritto ad ottenere la riduzione del tributo.

Tale riduzione non è vincolata al danno subito alla propria persona o alle cose del contribuente, ma è ottenibile qualora il servizio non rispetti la disciplina di riferimento anche nel caso in cui il disservizio non sia direttamente imputabile all’ente comunale ma riferibile a imprevedibili – e quindi incolpevoli – impedimenti organizzativi.

Nessun Commento Presente.

Rispondi