Gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro nel nuovo Codice degli Appalti

Di 17 Marzo, 2017 0 0
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La recente disposizione del nuovo Responsabile dei Lavori Pubblici in relazione alla formazione di un elenco di imprese locali alle quali affidare, in rispetto ai principi di rotazione, concorrenza, economicità, parità di trattamento e pubblicità, lavori di modico importo (<15.000€) ha creato qualche malumore soprattutto per il fatto della limitazione territoriale delle imprese.

Le decisioni, così come le non decisioni, hanno sempre sostenitori e oppositori, ma bisogna considerare che tutto è fatto secondo i termini di legge in attesa di un regolamento che ricordiamo dovrebbe essere approvato entro il 31 dicembre e che potrebbe essere anche diverso rispetto a quanto stabilito dal Responsabile, che rappresenta un primo passo nella giusta direzione. Vogliamo comunque ricordare che anche in questi “mini” affidamenti diretti si dovrà comunque richiedere un’offerta a più di un operatore i quali dovranno oltre che ad assecondare le richieste della stazione appaltante, presentare eventuali caratteristiche migliorative e concorrere anche in termini di prezzi. Solo nell’ambito dei lavori di somma urgenza e di protezione civile queste regole non valgono.

Anche recentemente l’VIII sezione del Tar di Napoli, con la sentenza 1103 del 23 febbraio scorso ha stabilito che per i lavori previsti in affidamento diretto (<40.000€) non è necessario procedere ad alcuna indagine di mercato. La normativa di riferimento è l’articolo 36, comma 2, lettera a) del codice degli appalti che per questo tipo di contratto consente, previa adeguata motivazione, l’affidamento diretto del contratto.

Nella sentenza la decisione dei giudici trova fondamento nel fatto che trattandosi, in primo luogo, di appalto “sottosoglia” ovvero avente ad oggetto un servizio di valore inferiore ad euro 40.000 e che le norme in materia (articolo 36, comma 2, lettera a) del codice) non impongono neppure il rispetto di formalità procedurali trattandosi di norma immediatamente operativa e non subordinata alle indagini di mercato di cui al successivo art. 216, comma 9. La stessa Anac, con le linee guida n. 4 non prevede l’esperimento di una indagine di mercato ma, al limite, una comparazione tra preventivi.

Del resto, ad ulteriore riprova che nell’ambito sotto soglia si possa procedere con affidamenti semplificati anche alcune disposizioni del decreto correttivo al codice che prevedono la possibilità dell’utilizzo di una determinazione a contrarre a contenuto essenziale (articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto correttivo che aggiunge un nuovo periodo al comma 2 dell’articolo 32) «che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti».

Il concetto fondamentale risulta essere la motivazione che dovrà obbligatoriamente essere indicata nel contratto di affidamento. Ricordiamo che in molte occasioni avevamo contestato proprio “la stranezza” che portava a concedere lavori sempre con la motivazione della “somma urgenza” assegnando i lavori a imprese di fiducia, se non di famiglia, allegando la motivazione dei lavori precedentemente eseguiti o l’urgenza spesso fittizia senza tra l’altro richiedere alcun altro preventivo da nessun altro soggetto che ne poteva essere interessato.

Inoltre non possono essere disposti affidamenti diretti con lo scopo di “aggirare” il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni (articolo 31 comma 11 del nuovo Codice) e deve essere rispettato il principio di rotazione, consentendo così che più operatori possano avvantaggiarsi di questo tipo di procedura.

Nel nuovo Codice dei contratti pubblici le più rilevanti ipotesi di affidamento diretto sono:

  • per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, adeguatamente motivati (articolo 36 comma 1 lett. a);
  • per i concorsi di progettazione, in merito all’incarico alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia presentato il miglior progetto definitivo (articolo 154 comma 5);
  • per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per importi pari o superiori alle soglie previste dal Codice, per motivate ragioni e ove sia espressamente previsto dal bando di gara della progettazione (articolo 157 comma 1);
  • nell’ambito dei lavori di somma urgenza e di protezione civile, il responsabile del procedimento e il tecnico dell’amministrazione competente, che si reca per primo sul luogo, può disporre l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto sia indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità (articolo 163 comma 1). In via eccezione, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra di 200.000 euro, per un arco temporale non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie il cui valore non sia pari o superiore alla soglia europea (articolo 163 comma 8);
  • nell’ambito degli affidamenti in house, da parte di amministrazioni aggiudicatrici iscritte in un apposito elenco tenuto presso l’ANAC, nei confronti di proprie società in house.

Tale previsione, deve essere letta insieme alla determinazione dell’ANAC n. 12/2015, secondo la quale le procedure negoziate, gli affidamenti diretti ed in economica sotto soglia comunitaria, devono essere adottate tenendo conto delle “direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro”.

Sussiste ovviamente la necessità di rispettare, comunque, i principi generali in tema di affidamento ovvero l’affidamento diretto di servizi di importo inferiore a 40.000 euro deve, comunque, avvenire nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici e dei principi generali di trasparenza e di contemperamento dell’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori.

Il principio di rotazione esplica un ruolo essenziale: “il principio di rotazione, finalizzato ad evitare la formazione di rendite di posizione a favore di alcuni operatori economici in violazione del principio di concorrenza, è volto a favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. È necessario altresì tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale”.

In particolare, il richiamo ai principi che governano le procedure di evidenza pubblica esclude che gli affidamenti sotto soglia, ivi incluso l’affidamento diretto, possano essere frutto di scelte arbitrarie e impone alle stazioni appaltanti di predefinire ed esplicitare i criteri per la selezione degli operatori economici, con riferimento allo specifico contratto, nonché di assicurare adeguate forme di pubblicità agli esiti delle procedure di affidamento” mentre spesso abbiamo assistito a affidamenti che sono risultati di pubblico dominio solo durante la fase di liquidazione.

La motivazione adeguata non può prescindere da una valutazione comparativa con due o più operatori economici i quali oltre a fornire rispondenza alle esigenze della stazione appaltante, bisogna tenere in considerazione eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

L’affidamento diretto adeguatamente motivato altro non è, quale minima previsione in termini di legittimità della procedura, che valutazione, selezione comparativa fra più operatori del settore oggetto del contratto.

Peccato che fino a poco fa questa comparazione non sia mai stata fatta privilegiando sempre le solite imprese di fiducia.

Oggi non possiamo che, in attesa del relativo regolamento che ricordiamo dovrebbe essere approvato entro il 31 dicembre e che potrebbe essere anche diverso rispetto a quanto stabilito dal Responsabile, accogliere questa determina che rappresenta sicuramente il primo passo nella giusta direzione.

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