Con la deliberazione di C.C. n.46 del 28.11.2015 era stata approvata la convenzione tra i comune di Balsorano e i comuni di Civita D’Antino, San Vincenzo Valle Roveto e Morino per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza nel quale il nostro comune era il comune capofila e come tale venivano selezionati i responsabili il personale del nostro comune, in particolare nel settore dei lavori pubblici, di personale esperto in materia contabile, di personale esperto di area amministrativa e servizi sociali e di personale esperto in materia urbanistica nonché del personale di area tecnica.
Il tutto è durato poco più di un anno visto che qualche giorno fa il comune di San Vincenzo ha approvato con determina di giunta n. 7 il regolamento per la gestione del personale della Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 37, comma 4, D.Lgs. n. 50 /2016 tra i Comuni di San Vincenzo Valle Roveto, Civita d’Antino e Morino, nel quale il comune di Balsorano non è più citato a dimostrazione di come sia l’unico ente ad essere stato estromesso dal precedente accordo.
La centrale unica di committenza è una forma di accentramento della gestione delle gare ad evidenza pubblica, introdotta dal legislatore per razionalizzare la spesa pubblica. La ratio della norma è quella di eliminare taluni costi inutili connessi alla frammentazione tra i piccoli Comuni della fase procedimentale di acquisizione di lavori, servizi e forniture.
L’articolo 23, comma 4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, aveva previsto tale obbligo modificando modificando il Codice dei contratti aggiungendo il comma 3 bis all’art. 33, secondo cui “i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei Comuni […] ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici”.
L’ambito di operatività di tale scelta legislativa si riferisce:
- sotto il profilo soggettivo: ai Comuni con una popolazione fino a 5000 abitanti;
- sotto il profilo territoriale: ai Comuni della medesima Provincia;
- sotto il profilo oggettivo: all’attribuzione obbligatoria ad una unica centrale di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- sotto il profilo strumentale: alle Unioni di Comuni e a speciali Consorzi tra Comuni o, secondo un’interpretazione maggiormente letterale, ad accordi di natura convenzionale istitutivi di una centrale di committenza.
La centrale unica di committenza (CUC) cura, per conto degli enti aderenti, l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture, svolgendo tale attività in ambito regionale, comunale ed intercomunale.
Le attività della Centrale sono svolte presso le sedi operative, per quanto riguarda la gestione degli adempimenti e dell’attività istruttoria e procedurale di ciascun procedimento ad essa assegnato, mentre le fasi della procedura possono essere gestite da ciascun Ente aderente, di volta in volta, secondo le proprie esigenze nelle seguenti modalità:
- dalla postazione del RUP del Comune;
- presso la sede operativa della Centrale di Committenza per la consegna ed apertura delle offerte e per i lavori della commissione di gara;
- presso la sede municipale del singolo Comune aderente che ha indetto la procedura, dove la Centrale di Committenza si può domiciliare per la singola procedura, per la consegna ed apertura delle offerte e per i lavori della commissione di gara.
In questo modo, ciascun Ente aderente riceve dalla Centrale un servizio pieno e “domiciliare”, per nulla differente rispetto a quello riservato alla richiamata sede provinciale.
La CUC ha, dunque, il ruolo di promozione e di attuazione di interventi idonei a creare condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità, favorevoli al rilancio dell’economia e dell’immagine delle realtà territoriali e al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di gara e l’ottimizzazione delle risorse e dei prezzi.
Spetta alla centrale di committenza la fase che va dal bando all’aggiudicazione definitiva della gara. Rimane in capo agli enti locali sia la fase (a monte) della programmazione e della scelta discrezionale dei lavori, delle opere e delle forniture da acquisire, sia la fase (a valle) della stipulazione del contratto.
Esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, resta salva la facoltà dei Comuni di effettuare autonomamente gli acquisti di importo sotto ai 40000 euro, relativamente a servizi e forniture e ai 150000 per quanto riguarda i lavori, nel rispetto dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.
I principi fondamentali della centrale unica di committenza sono:
- tutela della concorrenza; libertà di stabilimento; libera prestazione dei servizi; parità di trattamento; proporzionalità; adeguatezza e ragionevolezza; trasparenza; correttezza formale degli atti e delle regole di procedimento; efficienza, efficacia ed economicità; effettività della tutela giurisdizionale
La costituzione di un’entità specificatamente dedicata alla gestione centralizzata degli acquisti comporta un ampio sforzo per la definizione di un disegno strategico e indicatori di impatto coerenti e misurabili.
I benefici della centralizzazione non risiedono solo nel risparmio, infatti, ma riguardano soprattutto:
- effetti di carattere economico/finanziario
- riduzione del costo di acquisto di beni/servizi
- riduzione dei costi di transazione
- effetti di carattere organizzativo
- razionalizzazione del personale
- standardizzazione dei processi
- specializzazione dello staff amministrativo
- effetti di natura strategica
- standardizzazione di beni/servizi
- impatto sulla gestione dei rapporti con i fornitori
- supporto agli enti coinvolti
Evidentemente non c’è proprio verso di far risparmiare il nostro comune che si trova isolato anche dai comuni ai quali dovrebbe, come auspicato, condividere le funzioni (non l’unione di comuni) per ottenere un risparmio, parola che resta sconosciuta all’amministrazione.
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