10 anni di menefreghismo, 3 amministrazioni e un “disastro” senza precedenti (2a parte)

Di 10 Febbraio, 2017 0 0
Tempo di lettura: 8 Minuti

Ma cosa si intende per rischio? Nel P.S.A.I. il termine pericolosità si riferisce alla probabilità di accadimento di un evento (alluvionale o franoso) in un determinato periodo di tempo e in una data area di potenziale danno. Il concetto di rischio inteso come rischio totale è la combinazione dei vari rischi specifici e pertanto si identifica con le vittime, i feriti, le distruzioni ed i danni alle strutture, alle attività economiche e ai beni ambientali e culturali. Se ad esso si associa il valore degli elementi si ha una stima del danno.

Sulla base di elementi quali l’intensità, la probabilità di accadimento dell’evento, il danno e la vulnerabilità, le aree perimetrate sono state così suddivise, prendendo in considerazione solo i livelli più pericolosi:

  • Aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) nelle quali per il livello di rischio presente, sono possibili la perdita di vite umane, e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio economiche (che fortunatamente nel nostro comune sono limitate in alcune zone);
  • Aree di alta attenzione (A4) potenzialmente interessate da fenomeni di innesco, transito ed invasione di frana a massima intensità attesa alta ma non urbanizzate (anche in questo caso fortunatamente limitate in alcune zone);
  • Aree a rischio idrogeologico potenzialmente alto (Rpa) nelle quali il livello di rischio, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio (praticamente tutto il capoluogo);
  • Aree di attenzione potenzialmente alta (Apa) non urbanizzate e nelle quali il livello di attenzione, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio (sostanzialmente i canaloni montani);
  • Aree a rischio idrogeologico elevato (R3) nelle quali per il livello di rischio presente, sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale (che delimita buona parte della frazione di Ridotti);

Ogni rischio ha divieti e prescrizioni:

Non si discutono gli edifici già realizzati (per i quali preferiamo comunque non entrare nel merito) ma la normativa prevede che tutte le nuove opere (edifici, infrastrutture, opifici etc) per le quali non sia ancora avviata la realizzazione, sebbene siano già stati acquisiti i pareri, le autorizzazioni o concessioni previste dalla normativa vigente, sono da assoggettare all’accertamento della compatibilità idrogeologica, cioè è necessario produrre uno studio di compatibilità che attesti la non variabilità del rischio frane ovviamente realizzato a spese del proprietario, più o meno lo stesso problema che ha avuto l’opificio “cartularia” che per ampliare l’infrastruttura ha avuto non pochi problemi e la necessità del nulla osta dell’autorità di bacino che ne permettesse l’ampliamento il tutto per un iter lungo quasi un anno.

Questo vuol dire che nella migliore delle ipotesi, tutti coloro che voglio edificare, ampliare, ristrutturare o modificare ma l’area interessata è in una di queste zone devono obbligatoriamente presentare una certificazione attestante la compatibilità idrogeologica dell’opera, chiaramente a proprie spese ovvero realizzare uno Studio di Compatibilità Idrogeologica con il quale attestare che l’intervento è compatibile con quanto previsto dal presente Piano, dalle norme di attuazione e dalle misure di salvaguardia e che le realizzazioni garantiscono, secondo le caratteristiche e le necessità relative a ciascuna fattispecie, la sicurezza del territorio, studio che dovrà attestare la mancanza del rischio.

L’immobilismo delle amministrazioni ha di fatto ostacolato e continua ad ostacolare i già limitati interventi edilizi.

Ma quali sono gli effetti del P.S.A.I. e da quanto decorrono?

L’art. 25 – Effetti del Piano Stralcio al comma 1 cita “ai sensi dell’art. 17, comma 5, della L. 18 maggio 1989, n. 183, all’atto dell’approvazione del presente Piano sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 9 del Titolo II, limitatamente alle aree perimetrate nell’elaborato “Carta degli Scenari di Rischio”

Questo vuol dire che il vincolo è valido fino dalla data di pubblicazione ovvero fin dall’aprile 2006. Ad aggravare la cosa è che solo alcune autorità di bacino hanno concesso un periodo di neutralità della durata di tre anni dalla data di inizio se pur limitata a tutti gli interventi oggetto di regolare autorizzazione, concessione o per i quali sia stata già presentata denuncia di inizio attività ed i cui lavori siano stati iniziati al momento dell’entrata in vigore del Piano.

Era possibile modificare o integrare il Piano Stralcio?

Troviamo la risposta nell’art. 29 – Modificazioni ed integrazioni al Piano Stralcio

  1. Le previsioni e le prescrizioni del Piano Stralcio sono verificate periodicamente e non oltre i dieci anni sulla base di:
    1. rilievi speditivi di cui al programma per la mitigazione del rischio e dei programmi triennali di intervento di cui agli articoli 21 e seguenti della legge 183/89;
    2. richieste di Amministrazioni Pubbliche corredate dalle risultanze di studi, redatti secondo le specifiche tecniche predisposte dall’Autorità di Bacino;
    3. nuove emergenze ambientali;
    4. nuovi eventi calamitosi;
    5. nuove conoscenze scientifiche, tecniche, storiche ed equivalenti derivanti da indagini e studi specifici o dallo svolgimento di azioni finalizzate alla elaborazione del Piano di Bacino;
    6. variazione delle condizioni di rischio derivanti da:
    7. azioni di intervento non strutturali, quali il presidio territoriale, studi, monitoraggio ecc.;
    8. realizzazione o completamento degli interventi strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate;
      1. effetti prodotti in genere dalle azioni poste in essere per la mitigazione del rischio.
  1. Il PSAI-Rf può essere modificato ed integrato anche a seguito di:
    • ridefinizioni cartografiche;
    • approfondimenti del quadro conoscitivo, analitico/interpretativo;
    • realizzazione di opere di messa in sicurezza;
      • su proposta degli Enti locali o dei soggetti attuatori delle opere, corredata da idonea documentazione finalizzata alla riperimetrazione delle aree a rischio o ad una loro eventuale riclassificazione.

In poche parole, il Piano Stralcio poteva essere rivisto inizialmente entro i primi 3 anni, ovvero entro il 2009 e successivamente entro e non oltre i successivi 10 anni ovvero entro il 2016. È chiaro a tutti che entrambe le possibilità non sono state per nulla prese in considerazione da nessuna delle amministrazione precedenti, tutte accomunate dalla presenza dello stesso responsabile tecnico messo a dirigere quell’ufficio fin dall’amministrazione Margani (poi proseguito con altre due amministrazioni), e per il quale aspettiamo ancora il pagamento della sanzione di 123 mila € emessa proprio per il rimborso delle somme illegalmente erogate al tecnico, somme che quasi certamente dovremmo saldare tutti noi, una eredità che qualcuno oggi rivendica con orgoglio.

Ricordiamo che il Piano Stralcio può essere considerato come un piano che è prudenzialmente più esteso del reale rischio e che per questo motivo è possibile procedere alla riperimetrazione semplicemente realizzando uno studio geologico in grado almeno di ridurre le aree soggette a vincoli.

Evidentemente all’amministrazione non era importante fino a quando qualcuno non si è imbattuto nel problema.

Fine seconda parte. Continua

Nessun Commento Presente.

Rispondi