Il 10 ottobre scorso veniva pubblicata la bozza con cui il ministero dell’interno di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze recepiva l’articolo 9–ter del decreto legge numero 113 del 24 giugno 2016, come modificato dalla legge 7 agosto 2016, tramite la quale era stata stabilita l’erogazione dei contributi per l’estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni finanziato da un apposito fondo con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro per l’anno 2016 incrementati successivamente di altri 26 milioni di euro e di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
La norma stabilisce che gli enti locali interessati dovevano trasmettere via web le proprie richieste entro il 31 ottobre 2016, per l’anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
Il 17 ottobre venivano rese note le modalità definitive di presentazione:
- dapprima, con termini che vanno dal 10 al 31 ottobre, i Comuni devono inviare, a pena di decadenza, il certificato provvisorio (modello A allegato al decreto), in cui indicano l’importo degli indennizzi sostenuti o che prevedono di sostenere. Per ogni singola posizione debitoria, occorre indicare l’istituto finanziario, l’importo del capitale originario del debito, il mese e anno dell’estinzione anticipata e l’importo delle penali. Il certificato deve essere firmato dal responsabile finanziario e dal sindaco.
- successivamente, entro il 28 febbraio, è obbligatorio certificare gli importi definitivi per l’anno 2016 attraverso l’invio di un nuovo modello (allegato B al decreto) a firma del responsabile finanziario e del segretario comunale. L’invio del nuovo modello è possibile solo se l’ente ha presentato la richiesta iniziale attraverso il modello A.
- gli enti che estingueranno anticipatamente mutui e prestiti obbligazionari dopo il 31 ottobre – l’operazione è consentita fino al 31 dicembre 2016 – potranno integrare con un’ulteriore certificazione il dato effettivo degli indennizzi sostenuti. Il mancato invio della comunicazione definitiva che deve avvenire entro il 28 febbraio 2017, comporta la perdita dell’intero contributo.
- il riparto definitivo del fondo disponibile avverrà entro il 31 marzo 2017 e, qualora le disponibilità risultassero insufficienti, il contributo sarà assegnato secondo un criterio proporzionale.
Recentemente è stata indicata la capienza del fondo destinato alla estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei Comuni che per l’anno 2016 ammonta a 29.588.486,24 €. L’ammontare complessivo delle richieste pervenute è stato di 97.923.339,36 €, una somma superiore al fondo disponibile per cui si è reso necessario procedere al riparto del fondo in misura proporzionale alle richieste (30,216%).
Ma per far comprendere meglio di cosa si tratta diciamo subito che non parliamo solo di un “agevolazione” prevista per l’estinzione di qualche mutuo ma anche per la sostituzione di un mutuo contratto in condizioni sfavorevoli con un altro mutuo ottenuto a condizioni migliori, scontando la relativa penale (potremmo stimare tra il 5 e il 14% considerando alcune recenti operazioni) variabile a seconda delle condizioni ottenute in fase di richiesta (con la sostituzione del mutuo puoi anche far richiesta di liquidità aggiuntiva cioè senza variare l’importo si possono ottenere altri fondi).
La convenienza della sostituzione dipende da quattro elementi: la differenza tra il vecchio e il nuovo tasso, il capitale ancora da rimborsare, la vita residua del mutuo e l’entità della penale e delle spese.
Abbiamo voluto calcolare quando si può (ovvero si poteva vista la prima scadenza già superata) risparmiare prendendo i mutui più costosi sostituendoli con mutui più vantaggiosi tenendo conto sia del 30,21% di sconto sulle penali calcolate che del 10,66% quale media di alcune penali di estinzione anticipata, che del tasso di interesse concesso per il 2016 al nostro comune 2,395 % (nel 2017 è ulteriormente sceso).
Numero mutuo | 4544238 | 4544263 | 4552900 | 4552901 |
Importo originale | 361679,35 € | 650000 € | 300000 € | 250000 € |
Contrattazione | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 |
Tasso originale | 4,600 % | 4,600 % | 6,515 % | 6,515 % |
Tasso 1a rinegoziazione | 4,607 % | 4,607 % | 5,985 % | 5,985 % |
Tasso 2a rinegoziazione | 4,433 % | 4,433 % | 5,943 % | 5,943 % |
Residuo interessi (stima) | 254347,14 € | 431428,49 € | 285437,26 € | 237864,15 € |
Residuo capitale (stima) | 323778,23 € | 581855,18 € | 274422,14 € | 228685,11 € |
Vecchia rata (stima) | 20300,54 € | 36483,58 € | 20234,88 € | 16862,38 € |
Senza penali | ||||
Nuova rata | 15192,00 € | 27302,66 € | 12876,18 € | 10730,14 € |
Risparmio annuale | 5108,54 € | 9180,92 € | 7358,70 € | 6132,24 € |
Nuova quota interessi | 131982,05 € | 237194,46 € | 111862,98 € | 93219,15 € |
Risparmi complessivi (lordi) | 122365,09 € | 194234,03 € | 173547,28 € | 144645,00 € |
Con penale (10,66% circa) | ||||
Penale massima | 34514,76 € | 62028,96 € | 29253,40 € | 24377,83 € |
Sconto penale | 11079,24 € | 20676,32 € | 9751,13 € | 8125,94 € |
Penale netta | 23435,52 € | 41352,64 € | 19502,27 € | 16251,89 € |
Rata nuova | 16271,66 € | 623237,82 € | 293924,41 € | 244937,00 € |
Risparmio annuale | 4028,88 € | 7240,62 € | 6895,63 € | 5746,35 € |
Nuova quota interessi | 141361,55 € | 254051,08 € | 119812,91 € | 99843,92 € |
Risparmi complessivi (reali) | 112985,59 € | 177377,41 € | 165624,35 € | 138020,23 % |
Risparmio % interessi | 44,42 % | 41,11 % | 58,02 % | 58,02 % |
Come si può vedere i risparmi complessivi vanno da un minino di 113 mila € ad un massimo di 177 mila € e risparmi annuali vanno da 4 mila € a oltre 7 mila € per singolo mutuo. Estinguendo i due mutui contratti con l’incredibile tasso del 6,515% (successivamente rinegoziato a 5,943%) si otterrebbe ad esempio un risparmio del 58% sulla quota interessi ovvero un risparmio complessivo superiore ai 300 mila € pari a 12642 € annuali.
Saranno pure pochi ma sempre di risparmi parliamo.
Abbiamo quindi inviato una richiesta ufficiale al responsabile servizio tesoreria affinché possa valutare meglio la convenienza di questa procedura e eventualmente proporla all’amministrazione ancora in carica (anche considerando la scadenza ormai trascorsa della prima operazione che doveva essere presentata categoricamente entro il 31 ottobre scorso) amministrazione che si conferma ancora una volta ferma al palo visto che non vi è alcuna richiesta in merito e non possiamo far altro che constatare il costante disinteresse che genera altri e alti costi a carico dell’intera comunità balsoranese.
Gennaio 27, 2017
Trascriviamo la risposta ricevuta in data odierna “A riscontro della Vs. nota del 24 u.s., relativa all’oggetto, si comunica che, alla data odierna, il sottoscritto non è a conoscenza se l’amministrazione ha in programma l’estinzione anticipata dei mutui che è una prerogativa dell’organo politico.
Riguardo al secondo punto, lo stesso, è direttamente conseguenziale alla prima risposta significando che questo ufficio si impegna per una analisi di fattibilità su proposta concreta avanzata dall’amministrazione.
Si resta a disposizione e si porgono distinti saluti
Rag. Massimo Marchionni”.
Un immobilismo che conferma l’inefficienza, per non dire altro, dell’amministrazione comunale.
Gennaio 29, 2017
Trascriviamo la risposta ufficiale da parte del Comune di Balsorano “Ci è stato segnalato un post che favoleggia di miracolosi risparmi ma viste le somme ipotizzate (complessivamente per alcune centinaia di migliaia di euro) sarebbe meglio parlare di guadagni che l’amministrazione comunale avrebbe perso, non avendo optato per l’estinzione anticipata dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti. Nessun babbo natale in giro, purtroppo, anche perché Natale è trascorso da un po’.
Nel post che ci è stato dato di leggere sono riportate evidenti quanto clamorose inesattezze.
Cosa sia l’estinzione anticipata dei mutui (oltre che facile a cogliersi intuitivamente) è spiegata nelle diverse disposizioni varate nel corso degli anni. A caso si cita l’art. 11 del DM 7.01.1998, in cui è previsto: “L’estinzione anticipata comporta l’obbligo di corrispondere la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata e, per i prestiti a tasso fisso, un indennizzo, calcolato ai sensi del comma 3, che libera il soggetto mutuatario o pagatore dalle pretese risarcitorie attivabili dalla Cassa depositi e prestiti a termini di legge.”.
Il che significa che il Comune restituisce immediatamente – mette subito sul tavolo – le quote capitale dei mutui che avrebbe potuto dilazionare nel tempo (secondo il piano di ammortamento sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti) ed inoltre è tenuto a pagare un indennizzo o penalità.
Si comprende come, in un periodo in cui vi è un notorio deficit di liquidità e sono stringenti i vincoli in materia di equilibrio di bilancio, tale operazione deve essere attentamente valutata per gli impatti negativi che può determinare sui bilanci degli enti.
Per essere più precisi si tratta di questo: gli enti locali che attivano le procedure per l’estinzione anticipata dei mutui assunti presso la Cassa depositi e prestiti devono corrispondere immediatamente oltre al capitale residuo anche un indennizzo calcolato ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 20 giugno 2003.
L’entità dei suddetti indennizzi supera spesso, per i mutui a tasso fisso, il 10 per cento del capitale da rimborsare, configurandosi come una sorta di «penalità» per gli enti locali.
Il rimborso anticipato del mutuo consente all’ente di ridurre l’indebitamento pubblico e di spendere l’avanzo di amministrazione altrimenti non utilizzabile visti i limiti imposti dal patto di stabilità (ora vincoli derivanti dal rispetto delle regole del c.d. “equilibrio di bilancio”).
Secondo Cassa depositi e prestiti SPA l’indennizzo previsto per l’estinzione anticipata dei prestiti ordinari concessi dalla medesima in favore degli enti locali, e regolati a tasso fisso, ha la finalità di recuperare i costi connessi al disallineamento tra i tassi dell’originaria provvista necessaria ai fini della concessione del finanziamento ed i tassi di mercato vigenti al momento del rimborso anticipato.
Pertanto a fronte di una riduzione dell’indennizzo per estinzione anticipata da parte degli enti locali – associata a una elevata richiesta di rimborso di prestiti – potrebbero verificarsi significative conseguenze per la società in termini di redditività ed equilibrio economico-patrimoniale.
Non si tratta, dunque, di erogazioni di nuovi fondi né di lauti risparmi bensì di questo: “L’intervento operato dall’articolo in esame sembrerebbe riconducibile ad una problematica più volte sollevata in tempi recenti dalle associazioni territoriali degli enti locali, in cui viene rilevato come il mutamento delle condizioni dei mercati finanziari, i cui tassi attivi e passivi si sono ormai fortemente ridotti, renda particolarmente onerosi gli indennizzi per l’estinzione anticipata dei mutui da parte degli enti locali medesimi presso l’ente concedente, vale a dire presso la Cassa depositi e prestiti.”.
Il significato da attribuire all’art. 9 ter del DL 113/2016, evidentemente travisato dagli amici del blog locale, è ben spiegato dall’autorevole ufficio studi del Senato:
https://www.senato.it/…/showd…/17/DOSSIER/983770/index.html…
Capito? L’estinzione anticipata dei mutui era diventata eccessivamente onerosa (anche perché Cassa Depositi e prestiti non può fare sconti) e quindi, per mantenere un sufficiente equilibrio con l’andamento al ribasso dei tassi, si è resa necessaria questa misura perequativa.
Nessun clamoroso vantaggio perso, quindi. Sulle restanti e più gravi inesattezze meglio sorvolare.”
Gennaio 29, 2017
e la nostra replica “Ringraziamo l’amministrazione per la risposta o meglio la stessa risposta ripetuta diverse volte in quanto lo stesso concetto viene ripetuto almeno 3 volte.
Il concetto è chiaro “gli enti locali che attivano le procedure per l’estinzione anticipata dei mutui assunti presso la Cassa depositi e prestiti devono corrispondere immediatamente oltre al capitale residuo anche un indennizzo calcolato. Ovvero si restituisce la quota capitale e a questa va aggiunta una penale, una penale che supera spesso il 10% e che serve a recuperare i costi connessi al disallineamento tra i tassi dell’originaria provvista.”
Ora forse l’articolo è stato letto in fretta e alcune cose sono “forse” state travisate, ma ne approfittiamo per ribadire alcuni concetti:
1- l’operazione di sostituzione dei mutui è un’operazione prevista anche in bilancio tant’è vero che esiste un capitolo di spesa con oggetto “Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti”. Quindi è un’operazione legittima e solo il responsabile finanziario può dire se è impraticabile o meno, e in questo caso non abbiamo avuto una risposta in tal senso anzi abbiamo avuto un’apertura;
2- da nessuna parte avevamo scritto che l’operazione era gratuita in quanto avevamo indicato una penale pari al 10,66% quale media di alcune operazioni simili;
3- nella risposta l’amministrazione indica appunto una penale “che spesso supera il 10%”. Ma se uno si era informato sufficientemente avrebbe tirato fuori una percentuale precisa relativa ad esempio proprio a quei mutui presi come esempio invece di prendere un dato che di per sé non vale nulla in quanto la penale può variare da un 5,7 a oltre il 14%;
4- l’amministrazione in riferimento alla penale dichiara “anche perché Cassa Depositi e prestiti non può fare sconti”. Certo è vero ma in nessuna parte abbiamo scritto che è la Cassa Depositi e prestiti che fa sconti. Abbiamo scritto invece che lo sconto è stato fatto dallo Stato stanziando 110 milioni di € a copertura proprio di questa penale;
5- se è vero che l’operazione è così poco interessante è strano che a fronte di 29,6 milioni di stanziamenti le amministrazioni comunali hanno fatto richiesta per quasi 98 milioni, il che indica un fondo insufficiente e/o una richiesta superiore alle aspettative;
6- quando l’amministrazione scrive “tale operazione deve essere attentamente valutata per gli impatti negativi che può determinare sui bilanci degli enti” è la conferma di quello che abbiamo chiesto, la valutazione della proposta che per noi resta vantaggiosa mentre per loro è fin da subito anti-economica, senza alcuna analisi in merito a differenza degli esempi fatti da noi in quell’articolo;
7- nella richiesta al responsabile finanziario del comune abbiamo semplicemente chiesto di valutare la proposta e ci è stato risposto “questo ufficio si impegna per una analisi di fattibilità su proposta concreta avanzata dall’amministrazione”. Non troviamo da parte del responsabile, a cui vanno i nostri ringraziamenti per la considerazione ricevuta e la rapidità della risposta, una chiusura o una posizione così netta di diniego, anzi abbiamo trovato una volontà di valutare la richiesta ma purtroppo solo qualora la richiesta provenga dall’amministrazione;
8- infine, una persona intelligente avrebbe risposto non ripetendo tante volte lo stesso concetto, ma ad esempio dichiarando o che l’operazione era irrealizzabile (spiegandone i motivi) o che l’operazione non è conveniente (spiegandone il perché). Invece ci dobbiamo accontentare di una risposta che non ha alcun valore sia perché contraddetta dallo stesso responsabile sia perché dimostra che non hanno neanche valutato la convenienza di tale operazione definendola fin da subito antieconomica e a dimostrazione di ciò ribadiamo la risposta del responsabile il quale sottintende di non aver fatto alcuna analisi in merito;
9- da parte nostra ammettiamo di non avere le stesse competenze del responsabile finanziario del comune il quale è l’unico e ripetiamo l’unico che ha voce in capitolo e l’unico che può, numeri alla mano, verificare la fattibilità di una siffatta proposta o di proposte simili applicabili ad altri mutui e di certo avendone mostrato l’ipotetica convenienza dell’operazione avrebbe potuto analizzarne anche la fattibilità, cosa che non ha fatto perché dall’amministrazione non vi è stato alcun interesse neanche per capirne eventuali vantaggi o accentuarne i svantaggi;
10- consigliamo quindi all’amministrazione di leggere meglio l’articolo prima di rispondere solo per confondere i cittadini e soprattutto che ripetere 3 volte la stessa frase se pur scritta diversamente non ne dà maggior valore ma fa solo confondere i cittadini.”
Febbraio 17, 2017
Riportiamo una parte dell’articolo del fatto quotidiano che discutendo del debito di Roma propone tra le possibili soluzione anche la surroga dei mutui “La surroga dei mutui e la trattativa sul debito commerciale – Nel caso Cdp non intenda aprire alla rinegoziazione, il Campidoglio potrebbe comunque estinguere in tutto o in parte i finanziamenti in essere “attraverso la surroga con un altro istituto di credito”, che subentrerebbe come creditore. Quanto alle banche commerciali, di cui Scozzese nella sua audizione non ha reso noti i nomi, anche in quel caso si può ipotizzare un accordo per ridurre gli interessi, allungare i tempi di rientro e contenere la rata annuale. Infine il debito commerciale: “Anche in questo caso si può fare una ricognizione globale del debito con i fornitori, verificando se alcuni sono riuniti in consorzio, e cercare di ottenere una riduzione degli interessi a fronte di un pagamento in tempi più brevi. Diverse Regioni lo fanno abitualmente con le forniture del settore sanitario“. E’ invece destinato a rimanere fuori dal perimetro dei debiti rinegoziabili il prestito obbligazionario (Boc) emesso dal Comune nel 2003. Estinguerlo prima della scadenza costerebbe troppo.”